rinuncia ad una eredita'

Inviata da Alexandra B.. 7 giu 2017 Eredità

Vivo nel Regno Unito da quarant'anni ed ho doppia cittadinanza britannica ed italiana. Mio padre, cittadino italiano, e' morto nel 1999 e la sua proprieta' nel Salento non e' ancora stata divisa fra gli eredi. Io non ho mai accettato ufficialmente la mia parte perche' nessuno mi ha mai chiesto nulla. Mi pare di capire che adesso gli eredi andranno in mediazione e quindi dovrei presentarmi anch'io. Non ho nessun desiderio di ricevere nulla. E' obbligatorio per me andare a questa mediazione? Non e' conveniente perche' vivo all'estero. Posso mandare una lettera dicendo che
rinuncio all'eredita ovvero se questo non fosse possibile dato che sono trascorsi piu' di dieci anni io
accetto qualsiasi quota venisse proposta e intendo devolvere tutto ad un ONLUS italiano di mia scelta. Mi pare di capire che se facessi quest elargizione sarei esente dal pagamento delle tasse di successione
Vorrei sapere come debba fare per rendere questa decisione nota - una scrittura, un atto di notorieta' forse? E anche dove dovrei rivolgermi per farlo. io vivo nel regno Unito e le leggi britanniche sono diverse e non applicabiii a questo.
Cordialmente
Alexandra

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Salve,
la rinuncia all'eredità va fatta per atto notarile o con dichiarazione resa innanzi al cancelliere del Tribunale, perciò una semplice dichiarazione scritta non è sufficiente.
In ogni caso, però, il suo diritto ad accettare l'eredità può ritenersi ad oggi prescritto, essendo passati più di dieci anni dall'apertura della successione, e pertanto lei ha perso ogni diritto sull'eredità.
La rinunzia, quindi, oltre a non essere necessaria, non può essere fatta, in quanto è comunque sopraggiunta prescrizione.
La prescrizione, tuttavia, deve essere eccepita in giudizio, e pertanto è opportuno che lei comunichi agli eredi di voler restare estranea alla divisione in quanto non è erede, a causa della mancata accettazione dell'eredità nei dieci anni. Una volta che la prescrizione sarà stata accertata in giudizio, anche in sua contumacia, lei resterà del tutto estranea alla divisione.
Per qualsiasi chiarimento, resto a disposizione.
Avv. Nicola Sansone - Foggia

Avv. Nicola Sansone Avvocato a Foggia

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La rinuncia all'eredità va fatta per atto pubblico, quindi tramite notaio o con dichiarazione resa alla Cancelleria del Tribunale dove si è aperta la successione. Sono trascorsi 18 anni, Lei non può più rinunciare.
Chi è nel possesso del bene immobile, dovrà promuovere contro tutti i coeredi una causa di usucapione per vedere accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sul bene, per cui è necessaria la mediazione. Lei non è obbligata a partecipare alla mediazione: mandi una lettera all'Organismo di mediazione.
Se a Lei quella casa non interessa, non si costituisca nella causa di usucapione, che terminerà con l'accertamento giudiziale della proprietà esclusiva dell'attuale possessore e con esclusione della proprietà degli altri coeredi. Avv. Giovanni Randon, Lonigo (VI)

Avv. Giovanni Randon Avvocato a Lonigo

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Gentile sig.ra Alexandra,
Lei non è obbligata a presenziare alla mediazione. Può rinunciare all'eredità, tuttavia la rinuncia va fatta o presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o presso un notaio. Se Lei ha la cittadinanza italiana può effettuare la rinuncia presso il Consolato.L'atto di rinuncia formulato all'estero deve essere successivamente registrato nell'apposito registro tenuto presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Lei potrà, dunque, inviare l'atto ad un avvocato italiano affinché provveda all'incombente.
Cordialità
Avv. Alessio Scatigna

Studio legale Avv. Alessio Scatigna Avvocato a Martina Franca

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