Richiesta separazione, dove farla?

Inviata da Luisa. 27 set 2016 Divorzio

Buongiorno, avrei una domanda da farvi. Io e mio marito abbiamo deciso di comune accordo di separarci. Il matrimonio è stato celebrato in italia ma noi viviamo da tanto tempo (7 anni) in spagna. Abbiamo anche un figlio di quasi 8 anni nato, quindi, in italia. Vogliamo fare tutto nella tutela di nostro figlio però non sappiamo come muoverci. A chi dobbiamo comunicare la nostra intenzione di separazione e/o divorzio? Quali sono i primi passi? E poi nel caso in cui mio marito fosse disoccupato e io invece a tempo indeterminato sarei io a dover pagare gli alimenti? (siamo in separazione dei beni).

Grazie Luisa

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Buongiorno Luisa,
la domanda potrà essere deposita sia in Italia presso il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune sia in Spagna, qualora Lei o Suo marito siate residenti lì, in quanto una sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata in un Paese dell'UE è automaticamente riconosciuta negli altri Paesi dell'Unione Europea.
Per quanto attiene all'aspetto economico, infine, presumendo che il minore venga affidato a Lei, Suo marito dovrà versare un contributo al mantenimento del bambino, potendo, altresì, chiedere che Lei versi un importo a Suo favore, posto che, al momento, si trova in stato di disoccupazione.
Ovviamente, qualora le condizioni economiche dovessero mutare e Suo marito reperisse un'occupazione, Lei potrà chiedere una modifica delle condizioni della separazione.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Legale Giaccardi-Laurino
(Torino)

Studio legale Giaccardi-Laurino Avvocato a Torino

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Gentile signora Luisa,sulla individuazione della giurisdizione competente mi associo ai Colleghi;per quanto concerne il mantenimento,nel Suo caso,presumento l'affidamento a Lei del minore,e' ragionevole che Lei debba un importo a Suo marito e che un maggior importo debba Suo marito a Lei per il minore,con compensazione a Suo favore.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno singor Lucia,
immagino che voi non abbiate trascritto il matrimonio in Spagna.
Se così fosse dovete separarvi in Italia secondo la legge italiana.
Se avete trascritto il matrimonio in Spagna potete separarvi in Spagna ma presumo che la legge applicabile sia quella italiana.
Se siete nella seconda condizione rivolgetevi ad un avvocato Spagnolo.
Cordiali saluti.
avv. Emanuela Costa
Venezia

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Buongiorno Luisa,
Se il matrimonio è stato celebrato in Italia ritengo che sia per voi molto più semplice separarvi in Italia.
Nel caso in cui Vi separaste in Spagna, e lo potete fare, avreste poi il problema di fare riconoscere questa decisione in Italia, al fine di ottenere la trascrizione nello Stato civile italiano, dove il matrimonio è stato registrato. Oltre alle spese della separazione rischiereste quindi di dover sostenere altre spese per ottenere poi la trascrizione in Italia.. Se decideste di separarvi in Italia, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento esso è dovuto dalla parte economicamente forte della coppia alla parte economicamente più svantaggiata, questo come regola generale ma bisognerebbe verificare nel dettaglio la vostra situazione per dare una risposta precisa.
Resto a disposizione e saluto cordialmente.
Avv. st Enrica Cerrato (Asti)

Studio Legale Avv. Enrica Cerrato Avvocato a Asti

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