Egregi sig.ri avvocati,
poco meno di un anno fa mio padre (ex imprenditore di successo) moriva lasciando la sua eredità, senza testamento, a me, mia sorella e mio fratello. Negli ultimi dieci anni, io sono sempre vissuto all’estero, e ricordando il vizio del gioco da cui mio padre era affetto da una vita, ero straconvinto che la sua eredità consistesse solamente in debiti da pagare per noi eredi. Feci quindi dopo circa un mese dalla sua morte la rinuncia all’eredità presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di competenza. Oggi, a poco meno di un anno dalla rinuncia, sono venuto a sapere per vie traverse che l’eredità di mio padre era invece in attivo e pure piuttosto cospicua, tanto che mio fratello e mia sorella (con cui non ci sentiamo e non siamo in buoni rapporti) al contrario di me l’avevano accettata. Siccome ho letto in web che ci sono fino a 10 anni di tempo per accettare l’eredità, vorrei sapere se mi sarebbe ancora possibile revocare la rinuncia che avevo fatto e reclamare la mia quota di eredità, magari anche supportato dall’assistenza di un legale. Grazie
Luigi P.
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Buongiorno,
la revoca della rinuncia all'eredità è possibile in presenza di due fondamentali presupposti:
1) va fatta necessariamente prima che il diritto di accettare l'eredità si prescriva e, quindi, nel termine massimo decennale dall'apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius;
2) l'eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati.
Inoltre, la revoca non deve comportare alcun pregiudizio per le ragioni che i terzi abbiano eventualmente già acquistato sopra i beni dell'eredità.
Occorre verificare innanzi tutto se lei è ancora nel termine dei 10 anni dalla morte di suo padre. Esempio se è deceduto nel 2011, anche se lei ha rinuniciato, può procedere con la revoca e la successiva accettazione, altro è se sono trascorsi 10 anni.
Resto comunque a disposizione
Cordiali saluti
Avv. Laura Ferrari
Buonasera.
Dato il vizio del gioco di suo padre, sarebbe stato opportuno richiedere l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità prima di procedere alla rinuncia vera e propria.
Questo, infatti, le avrebbe permesso di valutare la capienza del patrimonio ereditario ed eventualmente rinunciare in caso di sussistenza di debiti.
Una volta manifestata formalmente la volontà di rinunciare, questa non può essere revocata.
Pertanto non può reclamare la sua quota di eredità in quanto decaduto da ogni diritto su di essa.
Avv. Giada Trincheri