Registrazione telefonica tra privati: che valenza ha in un procedimento penale?
Inviata da Jonathan. 27 mar 2015
Vorrei sapere: la registrazione telefonica tra privati che valenza ha in un procedimento penale per furto? Dalla registrazione si evince che un interlocutore ammette di essere il colpevole. Si incorrerebbe in ulteriori pericoli per quanto riguarda la privacy?
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Buongiorno, dipende da chi è stata fatta la registrazione. Ovviamente, se è stata fatta dalla Procura nel corso di indagini penali può essere utilizzata. Ugualmente è ammissibile se è stata fatta da uno dei due interlocutori, anche se l'altro non ne era a conoscenza. Non è però detto che l'ammissione di colpa basti per condannare la persona se non ci fossero altri riscontri.
L'intercettazione telefonica tra privati è definita prova atipica. Pienamente utilizzabile purché non posta in essere in violazione dei divieti di legge.-
Da valutare:
- utilizzabilità della prova qualora il furto di interesse sia c.d. "semplice" e pertanto non rientri tra la fattispecie di reato per le quali, quod poenam, è ammissibile il ricorso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
- effetti derivanti dalla circostanza per la quale uno dei due conversanti, consapevole dell'intercorsa intercettazione, sia da qualificarsi quale agente provocatore (in sede CEDU vi sono molti limiti alla legalità di una siffatta tipologia di prova);
- effettività dell'ammissione della colpevolezza del furto (risulta in maniera chiara ed indubitabile dalla conversazione ? oppure appare frutto di una deduzione, pur motivata ?);
- rapporto segnale/rumore ed effettiva fruibilità di ascolto (le parole sono comprensibili ? in che misura ? per tutti i passi della conversazione ?);
- individuazione dei conversanti (al di là dell'indicazione dell'utenza telefonica, dalla conversazione emerge l'identità dei conversanti ? in che misura ?), ovvero necessità di un saggio fonico comparativo.-
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.-
Avv. Carlo Monaco