Gentili Avvocati,nel maggio 2016 ho prestato 1000 € ad un amica in difficoltà(me ne aveva chiesti 2500)con la promessa che me li avrebbe restituiti già da luglio in quanto prendeva degli arretrati.Ad oggi dopo un infinità di promesse e con mail che fortunatamente non ho cancellato e che dicono che da ottobre mi avrebbe liquidato anzi l ultima diceva che il 2 febbraio avrebbe fatto bonifico invece non è stato così.Vorrei sapere cosa devo fare,ed eventualmente cosa mi verrebbe a costare una consulenza presso un avvocato con eventuale raccomandata di sollecito.In attesa di una cordiale risposta gentilmente saluto.
Daniela
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 1 persone
Buonasera, sono disponibile a redigere la lettera di diffida come richiede, mi contatti senza impegno. Cordiali saluti
Avv Michela parzani
Gentile signora
Le consiglio di rivolgersi quanto prima da un legale. La sua amica mi sembra di capire che rinvia sempre la promessa di pagamento.
Siamo a sua disposizione.
Ci venga a trovare per un parere.
Distinti saluti
Avv. Maria Sannino
prima di sollecitare il pagamento tramite un legale, conviene capire se ha tutto quello che potrebbe occorrere per poter procedere al recupero coattivo del credito (in caso contrario meglio non svegliare il can che dorme). Il prestito è tracciabile innanzitutto (cioè è stato fatto con assegno o bonifico oppure in contanti?). Mi pare di capire che non esiste alcun impegno scritto e firmato in originale alla restituzione delle somme (le mail non sono sufficienti). Se così fosse le consiglio di far firmare all'amica in questione (e trattenere l'originale) un bel piano di rientro che altro non è se non una scrittura dove la stessa si riconosce debitrice della somma e si impegna a versarla, magari consegnandole due titoli in pagamento. In tal modo Lei avrebbe un riconoscimento di debito che può essere azionato giudizialmente con un ricorso per decreto ingiuntivo adesempio e (in caso di consegna di titoli) persino due "documenti" che le consentirebbero di saltare la fase del decreto ingiuntivo e di notificare direttamente il precetto alla signora (il precetto è l'atto precedente al pignoramento).
Proceda in tal senso in modo da precostituirsi delle valide "armi" con cui poter "combattere".
A disposizione.
Avv. Andrea Simoncelli