Quota legittima eredità

Inviata da Anonimo. 14 nov 2016 Eredità

Mia madre è proprietaria di 2 appartamenti e di due garage.
Siamo 5 figli.
Ha donato, in vita, davanti al notaio, un appartamento ed un garage ad uno solo dei figli.
Per l’altro appartamento non ha rimasto scritto niente.
Il valore di ogni singolo appartamento e del garage è di 100 mila euro.
Io ho fatto questi conti ma non ne sono sicuro di aver fatto bene. Il tutto è da considerare in caso di morte.
Valore totale dell’asse ereditario: 200 mila euro
Quota disponibile: 66 mila euro
Quota legittima: 134 mila euro da dividere in 5 quindi circa 22 mila euro ciascuno dei 5 figli.

A quel figlio, considerando la donazione fatta in vita col diritto di usufrutto, avrebbe potuto dare un totale di 88 mila euro. Ha ricevuto un appartamento e un garage di 100 mila euro, quindi dovrebbe restituire 12 mila euro.
Mi potete correggere se sbaglio? Deve risarcire quella somma, di più o di meno?
A quel figlio spetta la quota disponibile o non c’è alcuna quota disponibile nel caso descritto?

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Sui conti che Lei fa non sono in grado di esprimermi. Posso però chiarirLe il meccanismo.
In questi casi il valore delle donazioni fatte in vita si aggiunge al valore della massa ereditaria residua al momento della morte (tramite la c.d. collazione). Su questo valore complessivo si calcola la quota disponibile e quella spettante per legge ai legittimari. Se taluno di questi risulterà avere avuto (tramite le attribuzioni testamentarie) meno di quello che per legge gli spetterebbe, può richiedere agli altri la reintegrazione della sua quota ed eventualmente agire in giudizio per lesione di legittima.
Cordialmente.
Studio Legale Ercoli

Studio Legale Ercoli Avvocato a Pisa

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l’art. 737 c.c. dispone: “I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazioni direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Perciò, in sede di divisione ereditaria, il bene donato deve essere conferito alla massa da dividere tra figli, discendenti e coniuge ( c.d. collazione).

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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