Qual'è il significato di revoca dell'ord. amm.va del mezzo di prova rif.art.186?
Art.186 comma 2 c, 2 bis e 2 sexies
Il giudice in udienza revoca l'ordinanza ammissiva del mezzo di prova per superfluità della stessa, significa che l'imputato dovrà essere scagionato e risarcito?
Il pubblico ufficiale di P.G. che prima aveva redatto il verbale di cui articolo sopra indicato dichiara che il valore di alcol g./l. è stato dichiarato dai sanitari, l'imputato aveva interloquito con lui e presentava alito vinoso ed era abbastanza agitato e ferito sanguinante.
Alla luce delle deposizioni, gli avvisi non vi fossero e non atto delle F.O. intervenute viene chiesto inutilizzabilità, il giudice inserisce l'eccezione a verbale e il Tribunale revoca l'ordinanza ammissiva del mezzo di prova per superfluità della stessa e residua l'ultimo teste.
L'imputato in precedenza aveva dichiarato di non essere in stato di ebrezza neanche minimo.
Ciò significa che l'imputato è scagionato e dev'essere risarcito?
Perchè il giudice cita ulteriori testimoni se il mezzo di prova è stato revocato?