Posso oppormi a un'opera prevista nel mio palazzo?

Inviata da Oscar. 16 lug 2015

Buongiorno,
nella mia comunità di vicini sarà approvata una proposta per la costruzione dell'ascensore nel cortile interno diciamo. Nel mio caso provocherebbe la perdita (o quasi) delle finestre della cucina e della camera da letto. So già di far parte della minoranza nel pensarla così. Cosa posso fare? Posso comunque oppormi? Otterrei qualcosa?

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può opporsi, oppure chiedere un equo indennizzo per la diminuzione del valore del suo appartamento. avv. marina della rosa

Studio legale Avvocato Marina della Rosa Avvocato a Rimini

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Certamente può opporsi, sia agendo direttamente contro il Condominio ma innanzitutto impugnando la delibera assembleare nel breve termine di 30 giorni, a certi requisiti: se vuole mi contatti.
Cordiali saluti
Avv. Angelo Musicco,

Avv. Angelo Raffaele Musicco Avvocato a Milano

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Buongiorno, l'art. 1120 cc che disciplina l'istituto delle innovazioni (tra le quali rientra pacificamente la realizzazione dell'ascensore) vieta la realizzazione di quelle opere che comporterebbero problemi di staticità o rovinerebbero il decoro architettonico dell'edificio o che renderebbero talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino: nel suo caso verrebbe ad essere chiusa o comunque diminuita la veduta facente parte della sua proprietà esclusiva. La giurisprudenza è costante nel ritenere nulla la delibera, la quale, ancorché adottata a maggioranza al fine dell'installazione di un impianto di ascensore nell'interesse comune, sia lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva: la relativa nullità è sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 ultimo comma c.c., potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole.
Cordiali saluti

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Egr. Sig. Oscar, nel caso di specie mi pare sarà presto chiamato in assemblea condominiale per votare la costruzione di questo ascensore interno. Anche nel caso in cui l'assemblea deliberasse per la costruzione, lei 'potrà impugnare la delibera e chiedere al Giudice di stabilire se essa sia illegittima perché in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale. In assenza di impugnazione la delibera si presume valida ed è, pertanto, vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti. L'impugnazione (preceduta da un tentativo di conciliazione) si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti. Rimango a disposizione per eventuali aprofondimenti. Distinti Saluti

Anonimo-150314 Avvocato a Cesena

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L'iniziativa condominiale è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Ritengo pregiudizievole ogni eventuale iniziativa oppositiva.

L’installazione dell’ascensore in un edificio condominiale, in quanto opera finalizzata all’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche e necessaria per la piena ed effettiva abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella recente sentenza n. 14096 del 3 agosto 2012.Il caso concreto. Nella specie l’assemblea di un condominio aveva deliberato l’avvio di opere volte all’installazione di un impianto di ascensore esterno all’edificio e che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi a distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge (art. 907 c.c.) rispetto alle finestre di alcuni appartamenti. Alcuni dei rispettivi proprietari avevano quindi impugnato giudizialmente la delibera condominiale sia per la predetta lesione del diritto di veduta sia per il pregiudizio che tale opera avrebbe comportato per il decoro architettonico dell’edificio. Il tribunale, tuttavia, aveva respinto il ricorso, qualificando l’ascensore quale impianto necessario all’effettiva abitabilità di un immobile, al pari di quelli di acqua, luce e gas, come tale non sottostante al regime civilistico delle distanze legali. Di avviso contrario era però stata la corte d’appello presso la quale i condomini avevano deciso di impugnare la decisione di primo grado, che aveva invece ritenuto pienamente applicabile nella specie il disposto di cui all’art. 907 c.c.. Infatti, secondo il giudice di secondo grado, poiché l’art. 2 della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle c.d. barriere architettoniche impone in ogni caso il rispetto della destinazione delle parti comuni (art. 1120, comma 2, c.c.), a maggior ragione deve ritenersi che tale norma non consenta di recare pregiudizio alle proprietà esclusive. Inoltre, sempre secondo la corte di merito, sarebbe stata la stessa legge or ora richiamata, laddove all’art. 3 si deroga espressamente al rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali, senza fare alcuna menzione delle distanze minime previste dal codice civile, a rendere applicabili anche in materia condominiale le disposizioni in materia di vedute.La decisione della Suprema corte. La decisione della corte di appello è quindi stata portata all’esame della Cassazione dal condominio, che reclamava la piena legittimità della deliberazione assembleare. E la Suprema corte, a sua volta, ha completamente ribaltato le argomentazioni giuridiche seguite dai giudici di merito, annullando la sentenza impugnata e stabilendo una serie di interessanti principi in materia di installazione degli ascensori e abbattimento delle c.d. barriere architettoniche. In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che la normativa sulle distanze legali, per quanto applicabile anche in ambito condominiale (seppure in via subordinata alla disciplina delle cose comuni di cui all’art. 1102 c.c.), non opera nei confronti di quegli impianti, tra i quali è sicuramente compreso anche l’ascensore, che siano necessari all’effettiva abitabilità di un immobile. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, l’applicabilità della normativa in materia di vedute anche in ambito condominiale non può ritenersi implicitamente confermata dal predetto art. 3 della legge n. 13/89 che, contrariamente a quanto ritenuto nella specie dai giudici di appello, riguarda soltanto i rapporti tra immobili confinanti appartenenti a diversi proprietari e non anche le ipotesi di condominio degli edifici

Se necessita di ulteriori chiarimenti, Le indico in calce i recapiti del nostro Studio.
Saluti cordiali.

avv. Gianluca Liut

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L’istallazione di un ascensore esterno, approvata dall’assemblea dei condomini con la maggioranza richiesta dalla legge, è consentita qualora l’opera non alteri il decoro architettonico dell’edificio o arrechi un danno alla proprietà individuale di un singolo condomino, come nel caso in cui l’opera comporti la limitazione di luce ed aria ad una singola unità immobiliare.
Per i necessari approfondimenti della questione, mi contatti ai recapiti telefonici pubblicati sul mio profilo di questo portale.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Buongiorno,
le luci e vedute non possono essere eliminate nemmeno con delibera assembleare.
E' necessario tuttavia con le planimetrie ed una relazione tecnica comprendere nel dettaglio cosa accadrebbe con l'installazione dell'opera prevista.
Provveda al più presto a contattare un legale che la assista.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Avv Annamaria Vizzolesi

Studio Legale Vizzolesi Avvocato a Collecchio

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