Per risposarmi devo attendere 300 giorni dalle comunicazioni ai comuni?

Inviata da Cinzia. 14 mar 2017

Per risposarmi devo attendere 300 giorni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza oppure 300 giorni dalla data delle comunicazioni ai rispettivi comuni?

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Buona sera Cinzia,
in caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questi casi, però, è possibile presentare ricorso al Tribunale che potrà autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unitamente al ricorso andranno presentati: la copia della sentenza di divorzio passata in giudicato ed il certificato medico che escluda lo stato di gravidanza.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per chiedere la dispensa dai 300 giorni qualora ne avesse la necessità.
I migliori saluti.
Studio Legale Giaccardi - Laurino

Studio legale Giaccardi-Laurino Avvocato a Torino

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Il codice civile consente di derogare al termine dei 300 giorni domandando una apposita autorizzazione al Tribunale con ricorso di volontaria giurisdizione che dovrà spiegare le circostanze che appoggiano tale istanza
A disposizione
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile Cinzia,
In effetti, l’art.89 del codice civile recita: “non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”, sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili (alias divorzio) avviene dopo che sia stata pronunciata la separazione (giudiziale o consensuale che sia), oppure avviene per mancata consumazione del matrimonio.
I casi in cui è obbligatorio attendere i fatidici trecento giorni sono rari come sono rari i casi in cui si è ottenuto il divorzio senza previa separazione (ex marito è stato condannato a pene detentive, ergastolo o è colpevole di delitti particolarmente efferati.). Per potersi risposare,deve attendere che la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passi in giudicato (cioè non sia più possibile proporre impugnazione della medesima sentenza); ciò avviene dopo 6 mesi dalla pubblicazione.
Mi contatti per maggiori informazioni tramite portale.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gent.le Sig.ra Cinzia,
dalla pronuncia del divorzio, ai sensi dell’art.89 c.c., deve attendere 300 giorni per contrarre le nuove nozze, anche se la norma in questione è desueta.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
avv. Laura Fagotto

Anonimo-165056 Avvocato a Pordenone

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