Patto di non concorrenza

Inviata da Stefania. 21 mag 2015

Buongiorno, avrei una domanda. Mi rivolgo a voi perché ho sentito pareri estramamenti discordanti a riguardo. Il mio dubbio è il seguente: in caso di licenziamento decade il patto di non concorrenza? Oppure no?
Ringraziando anticipatamente,
Saluti

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Signora Stefania,

il patto di non concorrenza deve risultare da atto scritto e deve essere circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata dei cinque anni. Se la dura del patto non è stabilita o è stabilito un periodo superiore allora vale per un quinquennio. Esso si distingue dal dovere di fedeltà proprio del rapporto di lavoro, quindi generalmente viene stabilito solo per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Avv. Raffaella Scarinci

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Buongiorno,
l’obbligo di fedeltà del lavoratore, sancito dall’articolo 2105 c.c., cessa al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’articolo 2125 c.c. ammette che le parti possano stipulare accordi volti a limitare l’attività dell’ex dipendente, purché risultino da atto scritto, sia previsto un corrispettivo a favore dell'ex lavoratore e tale limite sia contenuto entro limiti di oggetto, tempo e luogo.
Se necessita di ulteriori informazioni mi contatti pure tramite il portale.

Cordiali saluti
Avv. Borgoni

Studio Legale Associato Borgoni & Prandi Avvocato a Piacenza

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Salve Stefania,

Il codice civile all'art. 2125 stabilisce che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata.

La norma è molto chiara: si riferisce alla "cessazione del rapporto" senza altro specificare. Quindi riferendosi a tutte le ipotesi.
D'altra parte se così non fosse il datore una volta fatto sottoscrivere il patto di non concorrenza si troverebbe impossibilitato a procedere al licenziamento onde evitare appunto che il dipendente poi compia ulteriori atti sfavorevoli all'azienda.
Ovviamente tutto questo dipende da quello che Lei ha sottoscritto a titolo di patto di non concorrenza.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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