muro di cinta

Inviata da roberto. 27 mag 2020

salve a tutti.secondo l'articolo 907 del cc un muro di cinta a meno di tre metri dalle vedute non si puo costruire, ho chiesto a due ingegnieri del mio luogo invece dicono che lo posso fare. il muro sarebbe a un metro e mezzo dalle finestre e da una porta piano terra. questi sono due professionisti apprezzati allora mi chiedo se il 907 è derogabile e se si quando o forse dipende dai comuni. loro mi hanno detto che devo chiedere l'autorizzazione al comune e al genio civile e quando io gli ho detto dell'art 907 loro mi hanno risposto che se il vicino mi porta in tribunale perde di sicuro. non ci capisco piu nulla

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Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, stabilito dall'art. 907 c.c., riguarda anche i muri di cinta, i quali - secondo la espressa previsione di cui all'art. 878 comma 1 c.c. - sono esentati soltanto dal computo della distanza indicata nell'art. 873 c.c. (distanza tra costruzioni) e non anche dall'osservanza delle distanze stabilite a tutela delle vedute. Il muro di cinta da realizzare deve quindi rispettare la distanza di tre metri dalle preesistenti vedute.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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molto dipende dall'altezza del muro, se è inferiore ai tre metri non è considerata una costruzione ne consegue che vengono modificate le distanze..............

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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