Gentilissimi avvocati,
Ho deciso di scrivere qui per esporre un mio problema e chiedervi gentilmente un parere legale.
Circa un anno fa conobbi una persona su una chat, con la quale si instaurò fin da subito un gran feeling, poco dopo ci scambiammo il numero di telefono e iniziammo a sentirci assiduamente via messaggi e chiamate. La complicità, la sintonia crebbero notevolmente tanto che iniziammo a parlare di sentimenti, e ci siamo sentiti fino a pochi giorni fa. Nonostante questo, questa persona si è sempre rifiutata di incontrarmi e dirmi il suo cognome (mi disse solo il nome, tra l'altro di sua fantasia). Ora dopo un anno sono venuta a scoprire che questa persona mi ha mentito su parecchie cose: il suo lavoro, la sua età, la sua città di origine e la città in cui viveva, il nome (non mi disse il cognome) dei suoi genitori e il loro lavoro, il suo aspetto fisico (mi mandò solo qualche foto presa da Google). Devo precisare che questa persona non mi ha chiesto mai nulla, né denaro, né favori, né altre richieste di altro genere.
Nonostante questo volevo sapere, se il fatto che questa persona mi abbia detto un sacco di cavolate sulla sua reale identità, possa essere denunciabile e punibile.
Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta.
Cordiali saluti
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da quanto da lei raccontato non mi pare sussistano elementi.
Cordilità
Gent.ma Sig.ra E.M.,
purtroppo tale comportamento non costituisce reato, a meno che non si tratti di una strategia per indurre qualcuno in errore e trarre da questo errore un vantaggio. In quest'ultimo caso infatti si configurerebbe la sostituzione di persona ex art. 494 c.p. che prevede la reclusione fino ad un anno.
Cordiali saluti.
avv. Laura Fagotto
Ogni caso è a se..ad ogni modo le riporto questa massima giurisprudenziale che potrebbe fare al caso suo: "Integra il delitto di sostituzione di persona ( art. 494 c.p. ) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 31 ottobre 2006, n. 36094 )
Le riporto questa massima giurisprudenziale: "Integra il delitto di sostituzione di persona ( art. 494 c.p. ) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza". (Cassazione penale, sezione V, sentenza 31 ottobre 2006, n. 36094 )..
Ogni caso è comunque a se...