Buongiorno,
sono stato assunto con contratto a tempo determinato come operaio meccanico il 4 febbraio 2020. Dopo un infortunio in itinere e dopo il covid, rientro a lavoro con l'azienda che riapre il 20 aprile. E riprendo il mio periodo di prova (rimanevano 19 giorni ancora da loro raccomandata che mi hanno inviato primi marzo mentre ero ancora in malattia).
Vengo licenziato per non superamento del periodo di prova il 28 aprile.
Vorrei domandare se essendo che il 28 aprile eravamo ancora in periodo Covid loro potevano o meno licenziarmi.
Grazie
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Egr. sig. Enrico, l’art. 46 del decreto Cura Italia stabilisce che dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, sono bloccate le procedure di riduzione collettiva del personale, nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
In considerazione di ciò non è impedito il licenziamento durante il periodo di prova per mancato superamento della prova stessa. Saluti
Gent.mo sig. Giacomelli,
premetto che avrei necessità di leggere il contratto di lavoro, e ciò che è stato pattuito in riferimento al termine di prova, le preciso che durante il periodo di prova è possibile per entrambe le parti recedere dal rapporto di lavoro; e così è possibile per il datore di lavoro licenziarla. Se però è stato previsto, come nel suo caso, un termine minimo del periodo di prova, lei avrebbe avuto diritto a lavoro per l'intero periodo, a meno che l'interruzione del suo datore di lavoro non sia giustificata da altri fattori. Potrebbe pertanto valutare di richiedere la retribuzione per il periodo di prova che non ha lavorato. Il divieto di licenziamento previsto dall'emergenza epidemiologica non riguarda i licenziamenti comminati durante il periodo di prova.
Cordiali saluti
Salve buongiorno non poteva essere licenziato in questo periodo, a disposizioni , dal 17 marzo 2020 data entrata in vigore decreto Cura Italia. Avv Roberta Rossetto