Indagini preliminari,tempistiche

Inviata da Giorge. 28 mar 2020

Buongiorno
Ma un indagine dura per 6 mesi?(prorogabili)
O 3 mesi?
Perché su alcuni siti vedo che durarno 6,poi il pm deve chiedere la proroga
Su alcuni invece vado che una nuova legge ha ristretto i termini in 3 mesi.
Inoltre volevo sapere se in questo periodo di coronavirus,un pm continua ad indagare o è tutto fermo.
E per ultima cosa volevo sapere se c’è richiesta di proroga delle indagini,se questa viene notificata al indagato e/o alla parte offesa,
Grazie mille e buona giornata

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Ai sensi dell'art.405 codice di procedura penale le indagini preliminari devono concludersi entro termini ben precisi, non possono protrarsi oltre sei mesi o un anno (se si tratta di reati gravi, quali omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione; associazione mafiosa;atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale; illegale fabbricazione, detenzione di armi da guerra, di esplosivi, strage) dal giorno in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato o, se si tratta di reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui tali atti sono pervenuti al pubblico ministero. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, poi, il termine resta sospeso dal momento della richiesta al momento in cui il pubblico ministero ottiene l'autorizzazione.
In ogni caso la durata complessiva delle indagini può essere al massimo di 18 mesi o due anni se si tratta di reati gravi di cui al 2 comma dell'art. 407 codice di procedura penale.
Prima della scadenza del termine per la chiusura delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice una proroga di sei mesi per una giusta causa, indicando la notizia di reato ed esponendo i motivi per i quali è necessario un tempo maggiore rispetto a quello ordinariamente previsto.
Se poi le indagini sono particolarmente complesse o vi è una oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine di 6 mesi, il pubblico ministero può chiedere ulteriori proroghe, ciascuna di durata massima pari a sei mesi. Per determinati reati di cui agli articoli 572, 589, 2° comma e 590, terzo comma e 612-bis codice penale la proroga può essere concessa una sola volta.
La richiesta di proroga, autorizzata dal giudice con ordinanza emessa in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e del difensore, è notificata all'indagato e alla persona offesa dal reato che ha dichiarato di voler esserne informata. Tali soggetti vengono anche avvisati della possibilità di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione.
Se invece il giudice non ritiene concedere la proroga, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio il cui avviso viene notificato al pubblico ministero, all'indagato ed eventualmente alla persona offesa.
Comunque, il rispetto dei predetti termini è molto importante in quanto, secondo l'art. 407 comma 3 codice procedura penale “qualora il pubblico ministero non eserciti l'azione penale e non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”.
Per quanto riguarda invece gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice, gli stessi sono utilizzabili a meno che il provvedimento non sia negativo e gli atti non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
Al termine delle indagini se da queste non emerge alcuna prova di colpevolezza dell’indagato e del suo coinvolgimento nel fatto, il pubblico ministero presenta al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione.
In caso contrario invece le indagini preliminari sfoceranno nella richiesta di rinvio a giudizio che deve essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis del codice di procedura penale. Entro 20 giorni dalla ricezione dell’avviso di conclusione, l’indagato può prendere visione del fascicolo delle investigazioni e può chiedere di essere interrogato dal Pubblico ministero, depositare le proprie memorie, raccogliere documenti e prove testimoniali in sua difesa e depositarle in segreteria.
Va poi detto che la legge 103/2017 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 407 c.p.c., che dispone che, in ogni caso, “il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis”. Il termine può essere prorogato per ulteriori tre mesi in caso di indagini particolarmente complesse. Per delitti di particolare gravità tale termine è pari a quindici mesi.

Studio Legale Buccarella Avvocato a Veglie

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Salve,
il termine ordinario di durata delle indagini preliminari è di 6 mesi; in via eccezionale, il termine è di un anno se si procede per delitti gravi o di cirminalità organizzata. in ogni caso il termine massimo ed invalicabile è di 18 mesi e per le indagini più complesse può arrivare fino a 2 anni.
Il termine può essere prorogato una o più volte, prima di ciascuna scadenza, con ordinanza del giudice e su richiesta del PM.
Si precisa che, in questo periodo di emergenza da Covid, le indagini non sono sospese.
Distinti saluti, Avv. Chiara Lo Faso del Foro di Termini Imerese.

Studio legale Avvocato Chiara Lo Faso Avvocato a Bagheria

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Le indagini preliminari hanno una durata di 6 mesi prorogabili per altri 6. Il pm deve naturalmente motivare la proroga richiesta, e ad ogni modo è concedibile solo una volta. L'art. 406 cpc prevede che la concessione di proroga venga notificata alla persona sottoposta alle indagini affinchè vi possa o meno opporvi nel termine di 5 giorni dal ricevimento con memoria difensiva. Non è espressamente previsto di notificare il tutto alla persona offesa. Per tanto se Lei fosse la persona offesa Le chiederei di farne esplicita richiesta al Gip.
Per eventuali richieste suppletive mi scriva pure alla mail e al numero whatsapp che compaiono nel mio portale.
Santin Consulenze

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Buongiorno,
Le indagini preliminari hanno una durata di 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi per un massimo di 3 volte.
In totale 2 anni al massimo.
Cordialmente
Avv Jacopo Pepi, Firenze

Studio Avvocati Pepi Avvocato a Firenze

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Buongiorno, le indagini preliminari di norma durano 6 mesi.
Tale termine è poi prorogabile, in procedimenti particolarmente complessi, a richiesta del Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari, di 6 mesi in 6 mesi. Il GIP può autorizzare la proroga di 6 mesi (quindi l'indagine durerà 1 anno ) e di ulteriori 6 mesi (quindi l'indagine durerà 1 anno e mezzo).
La richiesta di proroga viene notificata all'indagato e alla parte offesa se ne ha fatto domanda.
Ci sono poi dei procedimenti classificati "di pronta definizione" in cui le indagini durano meno di 6 mesi ed il P.M. decide in breve tempo se notificare l'avviso conclusione indagini e quindi mandare avanti il procedimento oppure richiedere l'archiviazione.
In questo particolare momento storico, a causa dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus i termini giudiziari sono stati sospesi. Vengono trattati solo i procedimenti urgenti.
Per approfondimenti mi contatti pure
Avv. Stefania Gandini di Alessandria

Avv. Stefania Maria Gandini Avvocato a Alessandria

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Buongiorno, il tempo ordinario delle indagini preliminari sono 6 mesi, prorogabili al ricorrere di determinati requisiti. L'emergenza epidemiologica in corso ha sospeso le scadenze processuali e qualsiasi termine ma ciò non significa che le Procure non svolgano attività d'indagine. La richiesta di proroga delle indagini preliminari viene notificata all'indagato.
Cordialmente

avv. Erica Vicentini Avvocato a Trento

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Buongiorno, di norma le indagini preliminari durano 6 mesi, ulteriormente prorogabili a richiesta del Pubblico Ministero al Giudice delle Indagini Preliminari allorché il caso sia complesso e non riesca a completare le indagini nel periodo minimo. La richiesta di proroga può essere prima di 6 mesi (quindi in totale 1 anno di indagini) e poi di altri 6 mesi (quindi in totale 1 anno e mezzo di indagini) ma deve essere sempre autorizzata dal GIP. Tale richiesta viene notificata all'indagato e alla persona offesa, solo se questa ne ha fatto domanda.
Vi sono poi alcuni procedimenti classificati "di pronta definizione" in cui il termine delle indagini dura molto meno di 6 mesi e viene deciso in meno tempo se notificare l'avviso di conclusione indagini e quindi mandarli avanti oppure richiederne l'archiviazione.
In questo particolare momento storico, di emergenza sanitaria per Coronavirus, si da priorità alla prosecuzione dei procedimenti più urgenti rispetto agli altri ma comunque, seppur a rilento, anche gli altri procedimenti proseguono.
Per approfondimenti mi contatti pure.
Avv. Stefania Gandini di Alessandria

Avv. Stefania Maria Gandini Avvocato a Alessandria

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Le indagini preliminari hanno una durata di 6 mesi prorogabile sino a 18 mesi (di 6 in 6). Per alcuni reati indicati dal Codice di Procedura Penale la durata può essere prorogata sino a 2 anni.
Il periodo di sospensione da Coronavirus non si applica alle indagini.
La proroga delle indagini non prevede la partecipazione dell'indagato.

Distinti saluti.

Anonimo-177816 Avvocato a Roma

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Le indagini preliminari non vengono sospese e durano circa 6 mesi prorogabili dal Pm titolare delle indagini ,tale proroga viene notificato alle parti

Anonimo-178082 Avvocato a Ortona

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Buongiorno,
la durata delle indagini normalmente è di 6 mesi. Poi dipende dalla loro complessità. Il PM può chiedere tre proroghe, se ritenute indispensabili, fino ad un massimo di due anni.
In questo periodo sono sospese e rinviate solo le udienze ( e nenache tutte).
I giudici proseguono a lavorare, quindi anche le indagini, modalità pemettendo, proseguono.
Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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