In mancanza di testimoni al processo
Per difendere un proprio diritto si possono utilizzare come prova conversazioni chiave intercorse con le persone a conoscenza dei fatti? Ringrazio anticipatamente.
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Egr. Nemesis,
il Suo quesito rimanda per implicito a quello da Lei già posto e al quale ho risposto. Le confermo che il codice di procedura civile prevede, tra i mezzi istruttori, anche la prova testimoniale, stabilendo tuttavia limiti di ammissibilità e rilevanza che invece non vi sono nel processo penale.
Saluti cordiali,
avv. Giovanni Bonomo
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Buongiorno, certamente ma sarebbe opportuno prima di tutto capire se si tratta di procedimento penale o civile perché la regolamentazione è diversa.
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Gentilissima Nemesis,
in effetti, come già evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, la Sua domanda è generica. Ad ogni buon conto il codice di procedura civile vigente prevede, tra i mezzi istruttori, anche la prova testimoniale, stabilendo tuttavia limiti di ammissibilità e rilevanza.
Al fine di darLe una risposta compiuta, bisognerebbe meglio conoscere le circostanze concrete.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
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La domanda è un po' generica perché occorrerebbe conoscere la vicenda. In ogni caso la confessione indiretta ha un valore limitato, va considerata nel complesso di altri elementi che non so se sono presenti nel suo caso
Resto a disposizione
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gentile Nemesis,
può produrre in giudizio, come prova, le registrazioni effettuate sempreché per essere lecita la registrazione deve essere effettuata da un soggetto presente alla conversazione purché avvenga all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio all’interno della propria automobile) o ancora in una pubblica via o all’interno di un esercizio pubblico. In tali casi, infatti, non vi sono reati che attengono alla lesione della privacy ed è possibile utilizzare le registrazioni .
avv Marina Ligrani
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