impugnazione donazione

Inviata da claudia. 26 feb 2017 Donazioni

salve,si tratta dell'appartamento di mia nonna. lo stesso era cointestato con mio nonno il quale morì nel 1997 e da successione il 50% è rimasto a mia nonna e il restante 50% diviso fra i due figli (mia zia e mio padre). ora mio padre e morto e mia nonna ha donato alla figlia il suo 50% senza considerare gli eredi del figlio. siccome alla morte di mia nonna non verrà aperta la successione perchè lei non possiede piu nulla come devo fare per usufruire del 25% già in mio possesso e mai usufruito perche lei abita nell'appartamento e richiedere l'altra quota della donazione spettante a mio padre? devo fare qualcosa finchè è in vita o devo spettare dopo la sua morte per richiedere la legittima onde evitare che ritiri la donazione e faccia una vendita della sua quota alla figlia?
sarei grata di una cortese risposta grazie in anticipo
claudia

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Gentile Signora Caludia,
alla morte della nonna Lei interverrà nella successione in rappresentazione di Suo padre premorto ed avrà gli stessi diritti di lui tra cui chiedere la collazione di quanto donato dalla madre ancora in vita alla figlia. In questo caso il valore del 50% donato a Sua zia entrerà a far parte dell'asse ereditario (o se non vi fosse altro lo formerà l'asse ereditario) che in mancanza di testamento dovrà essere diviso in parti uguali tra Lei, in rappresentazione di Suo padre, e la zia. Se al contrario Sua nonna dovesse fare testamento Lei potrà agire unicamente, come potrebbe agire Suo padre, per la rivendica della quota di legittima.
Sono a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e Le porgo i migliori saluti
avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano Avvocato a Torino

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Va premesso che il codice civile riserva ai legittimari una quota dell'eredità o altri diritti nella successione: i legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. Ai discendenti dei figli (il suo caso) la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. In generale ai figli è riservata per legge una quota di eredità del 50%. La donazione non può ledere la quota sopra indicata e se la eccede sono soggette a riduzione fino al rispetto della quota.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Buona sera signora Claudia,
per ora non può agire in nessun modo per rientrare nella sua quota di legittima della nonna in quanto quest'ultima è ancora in vita.
Quando sua nonna morirà potrà agire per vedere riconosciuta la sua quota di legittima depauperata dalla donazione fatta da sua nonna a sua zia.
Cordialità
Avv. Emanuela Costa
Venezia

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Gentile signora Claudia,per la donazione il tema si porra' dopo la morte della nonna comunque potra' aprirsi la successione;in relazione alla quota di cui gia' e' proprietaria puo' esercitare ogni suo diritto sin da ora.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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