Il padre di mia figlia non mi da il mantenimento

Inviata da E.. 20 apr 2015

È vero che il padre di mia figlia non lavora o lavora solo saltuariamente, ma ha una casa di proprietà che potrebbe affittare e che si rifiuta di affittare, preferisce non dare il mantenimento a sua figlia per paura di avere degli inquilini morosi che la occupino come successe ai suoi genitori, cosa posso fare???

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Il padre anche se disoccupato non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento verso la figlia.

Avv. Raffaella Giovannelli Avvocato a Ancona

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Buonasera Emanuela,
Lei puo' procedere sia con una denuncia penale sia inoltrabndo una procedura esecutiva per il recupero coatto dei ratei scaduti e non pagati, anche pignorando se del caso l'immobile di proprieta' del padre di Sua figlia.
A Sua completa disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialnente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Può agire con una procedura esecutiva nei suoi confronti o con querela ex art 570 cp.
Avv. Valter Vernetti

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Lei ha tutti i mezzi per obbligarlo al pagamento dell'assegno mensile stabilito nella separazione/divorzio.
Avv. Danilo Amaduzzi

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Può agire nei confronti del padre per mezzo di una procedura esecutiva ed eventuale querela penale ex art 570 c.p.
Qualora avesse necessità mi contatti pure.
Avv. Valter Vernetti

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Si può agire in ambito civile con pignoramento per recuperare le somme dovute e non pagate (ad es pignorando il bene immobile; il conto corrente etcc) altrimenti in ambito penale si può sporgere querela.
Se mi vuole contattare si può valutare.
Cordiali saluti avv. Simona Bacchelli

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Si può agire in campo civile per cercare di recuperare le somme non pagate con un pignoramento immobiliare (visto che è proprietario di immobile) altrimenti in ambito penale si può fare una querela.
Cordiali saluti
Avv. Simona Bacchelli

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Buongiorno,
se vuole mi può contattare per un parere e un preventivo.
Distinti saluti.
Avv. Loredana Savoldelli

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Buonasera Signora Enza,
preliminarmente preciso che la mia consulenza non potrà esser esaustiva e precisa non avendo molti elementi chiari.
Comunque, ammesso che sia intervenuta una sentenza oppure un decreto di omologa, ove sia statuito il mantenimento a carico del padre, lei potrà agire direttamente con esecuzione forzata sull'immobile oppure attivare una procedura di volontaria giurisdizione più veloce e meno costosa ove chieder al Giudice o l' assegnazione della casa al figlio minore con usufrutto del padre e con potestà genitoriale locare l'immobile.
Infine, sempre che vi sia un provvedimento del Giudice in cui vi è il dovere del concorso al mantenimento può predisporre denuncia avverso il genitore inadempiente per il reato di cui all'art. 570 n. 2 c.p.
Oppure in mancanza di provvedimento e con prove certe può ugualmente presentare denuncia ex art. 570 n2 c.p.
Se ritiene può contattarmi chiarendo tutte le lacune.
Avvocato Manuela Boccacci .

Studio Legale Boccacci Avvocato a Colle di Val d'Elsa

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Può senz'altro procedere con pignoramento immobiliare, sempre che l'assegno di mantenimento sia stato quantificato in un provvedimento della autorità giudiziaria e comunque risulti quantificato in una scrittura privata, ma si tratta di una procedura lunga e costosa, più consigliabile la denuncia penale.

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Sig. Enza se ve ne sono i presupposti può difendere la posizione di sua figlia con una denuncia penale. Se vuole approfondire mi contatti sul portale, per fissare un appuntamento.
Avv. Raffaella Scarinci

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Se è in possesso di un titolo esecutivo (ad es. omologazione o sentenza di separazione, sentenza di divorzio ecc.), può agire esecutivamente nei confronti di suo marito, mediante il pignoramento immobiliare della casa, posto che nemmeno viene utilizzata.

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Buongiorno,
il genitore deve mantenere il figlio, anche se nullatenente deve comunque versare una somma di denaro.
Così come è in grado di provvedere in qualche modo per sè stesso deve essere in grado di provvedere anche per il figlio.
avv. Marta Bonacina

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Il padre è tenuto al mantenimento in ogni modo. Se ha una proprietà, è possibile calcolare gli importi arretrati non pagati nel limite dei 5 anni precedenti, notificargli un atto in cui gli si intima di pagare nei 10 gg, e se non lo fa, può pignorare la casa. Valuti anche di procedere penalmente con una denuncia ai sensi dell'art. 570 c.p. per mancata assistenza famigliare.
Resto a disposizione

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Gentile signora, non ha però specificato se vi è stato un giudizio di separazione. In quel caso sarà possibile promuovere azione esecutiva nei suoi confronti.

Cordialità.

Avv. Fonte Patrizia Acquaviva

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Per rispondere alla Sua domanda dovrei sapere se ha già in mano una sentenza che quantifica il mantenimento o no. Nel secondo caso consiglio di adire il competente organo giudiziario per far accertare giudizialmente l'obbligo di mantenimento e il preciso ammontare. Nel caso egli non ottemperi a tale obbligo lei può agire esecutivamente sui beni della persona e anche fare denunzia ai carabinieri.

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Buon giorno,
salvo gravissime ragioni il padre ha l'obbligo - morale ancor prima che giuridico - di garantire i mezzi di sussistenza ai propri figli.
Da qui è ovvio che una sua mancanza non giustificata (come mi pare di capire) è sanzionatile anche penalmente.
Nel caso voglia approfondire la vicenda non esiti a contattarmi.

Avv. Federico Brausi

Avv. Federico Brausi Avvocato a Bologna

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Gentile Signora, occorre capire se c'è già un provvedimento che stabilisce la misura del mantenimento. In tal caso potrebbe azionarlo in sede civile. In sede penale può certamente procedere con una denuncia per omesso mantenimento. Per un parere più approfondito occorre conoscere tutti gli aspetti della questione.
Cordialmente

Avv. Mariagrazia Gasparini Avvocato a Olgiate Comasco

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Buongiorno, il padre deve comunque reperire i mezzi per ottemperare al mantenimento del figlio e l'immobile e di certo una garanzia patrimoniale per la sua richiesta. Pertanto deve comunque agire in giudizio per ottenere un contributo al mantenimento e in seguito attivare la procedura esecutiva.

Studio Legale Avv. Irene Bonora Avvocato a Bologna

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Gentile Signora Enza,
il padre ancorché disoccupato, salvo che non provi di essere privo di qualunque disponibilità finanziaria o patrimoniale, non può sottrarsi all’obbligo di mantenimento dei figli fissato a seguito di separazione o divorzio.
Nel suo caso, considerato che il padre di sua figlia lavora anche se saltuariamente ed è proprietario di un immobile suscettibile di produrre reddito, ritengo non possa sottrarsi all’obbligo di contribuire al mantenimento di vostra figlia.
Per il necessario approfondimento della questione può contattarmi presso i miei recapiti pubblicati su questo portale.
Cordiali saluti

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Buongiorno,
La condotta sopra descritta rileva sia penalmente che civilmente.
Se desidera approfondire mi contatti.
Cordiali saluti
Avv Francesca Cardini

Studio Legale Avv. Cardini Avvocato a Pisa

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