iapposizione di un cancello zone condominiali secondo art.1102

Inviata da Elsa Peyronel. 11 giu 2020

Buongiorno,
il complesso di villette a schiera composto da due edifici (totale 3 +4 villette )dove abito ha un passaggio pedonale per raggiungere il posto auto esterno privato, ho letto che è un innovazione vietata e secondo l'art.1102 un singolo condomino per evitare il passaggio di persone estranee al complesso può fare apporre un cancello naturalmente pagandosi il lavoro e dando le chiavi ai comproprietari. Quale comportamento devo seguire? Devo prima avvisare l'amministratore del condominio o posso agire senza avvisare?
Grazie
Distinti saluti

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Gentile Signora Elsa Peyronel
L'art. 1102 c. c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne "alteri la destinazione" e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. "A tal fine" può apportare a proprie spese le modificazioni "necessarie" per il "miglior godimento della cosa".
Sarei propensa a consigliarLe di contattare l'amministratore ed eventualmente un tecnico di Sua fiducia.
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Non credo sia vietato apporre un cancello a meno che non lo metta in un terreno destinato a passaggio di tutti.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Gentile Elsa,
il problema non è tanto l'art. 1102 c.c. quanto il rischio che il dare le chiavi ai comproprietari non basti ad evitale di essere chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 1170 c.c..
Le consiglio vivamente di consultare un avvocato prima di intraprendere qualunque iniziativa.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali Saluti
Avv. Duilio Cuoci

Avvocato Duilio Cuoci Avvocato a Viareggio

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Buongiorno
è necessario avvisare l’amministratore del condominio prima di apportare qualsiasi modifica alle parti comuni perché queste devono essere discusse e approvate in assemblea
Cordiali saluti
Avv Maria Sannino (LUCCA)

Avv. Maria Sannino Avvocato a Lucca

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