i creditori di mio padre possono rivalersi sulla mia parte di eredità?

Inviata da stefania. 2 mar 2017 Eredità

Buongiorno Avvocato, avrei bisogno di una consulenza. Mio padre vuole fare rinuncia all’eredità di mio nonno in mio favore. Questo perchè ha parecchi debiti con Equitalia, Inps ecc… Io so che questi Enti potrebbero comunque rivalersi della rinuncia di mia padre e venire a chiedere i soldi a me. Non sappiamo di preciso a quanto ammonti il debito di mio padre in quanto lui non se ne è mai interessato. E non sappiamo a quanto ammonterà l’eredità dal momento che si tratta di un’abitazione della quale ancora non sappiamo il valore, quindi brancolo nel buio.. Mi chiedevo quindi: La possibilità che questi Enti possano rivalersi su di me è alta secondo lei? Potranno “toccare” solo la mia parte di eredità o anche i miei beni personali? Nel caso in cui vendessimo la casa di mio nonno ed io utilizzassi i soldi maturati dalla vendita…potrebbero comunque venirmeli a chiedere dopo quanto tempo? In generale…dopo quanto tempo dalla rinuncia di mio padre questi enti ed i relativi avvocati si farebbero sentire? Sarebbe una cosa immediata? spero possa aiutarmi…. La ringrazio. Cordiali Saluti

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Gentile sig.ra Stefania,
occorre prima di tutto premettere una cosa. Una rinuncia fatta a favore di uno soltanto dei chiamati, in realtà, determina accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 478 cod. civ.. Ciò significa che, se ci sono altri soggetti aventi diritto e suo padre compie una rinuncia a suo specifico favore, egli diventa automaticamente erede, con le spiacevoli conseguenze immaginabili.
Di norma, infatti, l'accettazione di eredità (anche tacita) determina confusione fra i patrimoni del defunto e dell'erede, il che significa che essi, per così dire, si "fondono".

La rinuncia all'eredità, allora, oltre a dover essere senza condizioni o termini, non può prevedere corrispettivi né essere a favore di alcuni dei chiamati, pena il prodursi dell'effetto contrario a quello voluto.

Gli effetti della rinuncia sono disciplinati dalla legge, la quale prevede che operino una serie di strumenti (sostituzioni, rappresentazione, accrescimento, successione legittima).
Nel Suo caso, per quel poco che è dato sapere, pare che Lei sarebbe chiamata alla successione di Suo nonno per rappresentazione.

La rinuncia all'eredità non dà luogo ad alcun problema di azione revocatoria, che è azione dettata in materia di atti dispositivi fra vivi. La rinunzia all'eredità non è un atto dispositivo di beni ma dismissivo di delazione ereditaria.
Al più, i creditori di Suo padre potrebbero agire non in revocatoria ma ex art. 524 per farsi autorizzare ad "accettare" l'eredità al solo fine di soddisfarsi sui soli beni ereditari. Tale azione, tuttavia, non determina alcuna accettazione di eredità, nè da parte di Suo padre, né da parte Sua, nè tantomeno dei creditori. Essa determina solo la possibilità, per i creditori di Suo padre, di agire sui beni ereditari.

I suoi beni personali, in definitiva, non possono essere in alcun modo aggrediti dai creditori di Suo padre.
Non occorre, da parte Sua, neppure l'accettazione con beneficio d'inventario, che è volta a tenere distinti i patrimoni dell'erede (Lei) e del defunto (suo nonno), ma nulla ha a che vedere con il patrimonio di chi rinuncia all'eredità (Suo padre), che è soggetto del tutto estraneo alla vicenda.
Il diritto dei creditori di cui sopra si prescrive in cinque anni dalla rinuncia all'eredità.

Sperando di esserLe stato di aiuto, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Avv. Nicola Sansone

Avv. Nicola Sansone Avvocato a Foggia

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la cosa piu sensata è rivolgersi allo sportello di equitalia e farsi fare un estratto conto di tutta la situazione debitoria....................poi si potrà ragionare su cose concrete

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Gentile Signora Stefania,
qualora Suo padre rinunci all'eredità paterna a Suo favore, i creditori di Suo padre potrebbero attivare l'istituto della revocatoria, per soddisfare i propri crediti con i beni ereditari.
Per evitare la c.d. "confusione" tra i Suoi beni personali e i beni ereditari, scongiurando la possibilità che i creditori (anche di Suo nonno) aggrediscano, anche, il Suo patrimonio personale potrebbe essere opportuno accettare l'eredità con il c.d. beneficio di inventario.
A Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Gentile Signora Stefania,
Esiste, nel nostro ordinamento giuridico, l'istituto della revocatoria cui possono ricorrere i creditori di chi, con l'intento di sottrarre loro la garanzia dei propri crediti, alieni a terzi i cespiti che possono essere aggrediti in una procedura esecutiva nei suoi confronti.
Nel caso che Lei ha prospettato, come Lei stessa afferma, Suo padre rinuncerebbe all'eredità paterna a Suo favore per evitare che i beni che la compongono vadano in mano ai suoi creditori. In questo caso, i creditori di Suo padre possono chiedere al Tribunale che venga revocata la rinuncia all'eredità per soddisfare i propri crediti con quella.
qualora Lei divenisse proprietaria dei beni che fanno parte dell'asse ereditario cui Suo padre rinuncia, i creditori di Suo padre non possono aggredire anche il Suo patrimonio personale, ma devono agire in revocatoria ed aggredire unicamente quanto di Suo padre compresi i beni ereditati e revocati a Lei.
Spero di essere stata chiara e, a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, Le porgo i migliori saluti
avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano Avvocato a Torino

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Buonasera
Lwi si dovrebbe rivolgere ad un avvocato della sua zona che sappia consigliarla e tutelarla dovrei leggere tutte le carte per dare una risposta più esaustiva.Avv.Giovanna Oriani

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

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