Sono Luigi, ho 62 anni e da pochi giorni sono venuto a conoscenza della morte del mio padre naturale di cui non sapevo l'esistenza in quanto io porto all'anagrafe il cognome di un'altro padre che sposando mia madre quando avevo 5 anni mi ha dato il suo cognome. Questo fatto è venuto a mia conoscenza pochi giorni fa, in quanto vi è una causa penale nei confronti di quattro persone che hanno circuito per diversi anni questa persona, per cui dagli accertamenti fatti dai carabinieri di Milano io risulto agli atti in qualità di persona offesa in quanto sono persona affine al decuius; ora mi è stato indicato che se io voglio entrare in merito al processo contro queste persone, devo istruire una pratica personale di filiazione per essere riconosciuto quale figlio naturale del decuius, chiedo informazioni utili ad indicarmi presso quali strutture devo rivolgermi per questo tipo di richiesta e quale avvocato potete indicarmi, che sia pratico di riconoscimento paterno o filiazione. Se potete aiutarmi io abito a Milano.
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Gentilissimo Luigi,
nel nostro ordinamento, il riconoscimento del figlio nato FUORI del matrimonio è fatto all’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento.
La legge prevede altresì che in nessun caso è ammesso un riconoscimento IN CONTRASTO con lo stato di figlio in cui la persona si trova.
Da quanto emerge dal Suo racconto sembrerebbe che alla Sua nascita Lei sia stato riconosciuto solo da sua madre, la quale dopo pochi anni si è sposata con un altro uomo di cui oggi porta il cognome.
Il loro matrimonio ha legittimato il Suo stato di filiazione attuale.
Quello che non torna nel Suo racconto è quali documenti i Carabinieri abbiano in mano per poterLa considerare PARENTE (e non affine) del de cuius: sembrerebbe che sulla base degli accertamenti effettuati abbiano rinvenuto qualche documento che La qualifichi come parente prossimo (magari un testamento olografo o altro documento da cui emerge tale vincolo): non scarterei l’ipotesi che il Suo padre naturale abbia già effettuato il riconoscimento, a Sua insaputa.
Provi ad approfondire questo aspetto, visto che ne è venuto a conoscenza da poco.
A Sua disposizione.
Egr. Sig. Luigi,
Le rendo noto che il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha modificato le disposizioni vigenti in materia di filiazione, al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.
Tra gli articoli conseguentemente modificati del codice civile, l'art. 269 "Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità" non pone ora alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, potendo valere anche quella indiretta e indiziaria.
Non ho dubbi che un ricorso avanti il competente Tribunale comporterebbe la dichiarazione giudiziale di paternità.
Il mio studio si mette quindi a Sua disposizione e Le porgo intanto saluti cordiali.
Deve fare un ricorso a mezzo avvocato presso il tribunale di Milano, verificando se vi è della documentazione agli atti penali da cui si possa già trarre prova del fatto che lei è figlio naturale di suo padre.
Resto a disposizione
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Buongiorno.
Con piacere integro quanto già ho scritto, rispondendo direttamente a due e-mail che ha precedentemente inviato al mio indirizzo di posta elettronica.
Innanzitutto, come già Le ho fatto presente, non è chiaro, da quanto ha scritto, quale sia il rapporto giuridico che La lega al marito di Sua madre, in base a quanto risulta dall'atto di nascita, che è sicuramente importante acquisire.
Ora, le ipotesi a mio parere possono essere due:
1) che Lei sia stato adottato dal marito di Sua madre con l’ “adozione in casi particolari”, specificamente disciplinata dall'art. 44 lettera b della L. n. 184/83 così come sostituito dalla L. n. 149/2001: la norma prevede la possibilità per il coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge;
2) che Lei sia stato riconosciuto come figlio dal marito di Sua madre successivamente al matrimonio, oppure contestualmente ad esso, in base alla L. n. 219 del 10.12.2012, entrata in vigore l’1.01.2013, art. 1 c. 10, che prevede la disciplina della “legittimazione”.
- Nel primo caso: le conseguenze giuridiche dell’ “adozione in casi particolari” sono differenti rispetto a quelle dell’adozione piena e legittimante, ossia non viene rescisso completamente il rapporto con la famiglia di origine; in particolare l’adottato conserva i diritti successori nei confronti dei genitori biologici ed al contempo li assume nei confronti della famiglia adottiva.
Se pertanto dall'atto di nascita emergerà che Lei è stato adottato con “adozione in casi particolari”, non dovrà procedere all'azione di riconoscimento nei confronti del Suo padre biologico.
- Nel secondo caso, che ritengo più probabile sia il Suo da quanto ha scritto: può sicuramente procedere per il riconoscimento del legame di filiazione con il Suo genitore biologico, ma prima di esperire tale azione dovrà procedere, ex art. 263 c.c., all’“impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, per quanto concerne il legame con il marito di Sua madre.
Deve in ogni caso comprendere che la materia è alquanto complessa oltre che di difficile esplicazione e che solo un consulto accurato e un approfondimento di molti aspetti che non sono affrontati nelle Sue e-mail, potrà dare compiute e chiare risposte a tutte le Sue domande.
Nuovamente un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Monza e province)
Buonasera Luigi,
Il Suo racconto mi lascia qualche perplessità circa il fatto che i Carabinieri la considererebbero 'persona offesa' in quanto giuridicamente parlando questa è una circostanza che contrasta con quanto da lei esposto nella richiesta di parere. Sarebbe necessario verificare se esistano dichiarazioni o documenti di provenienza del de cuius da cui risulti il suo stato di figlio. Io Le consiglierei di fare una chiacchierata in studio insieme in modo che possa darmi qualche dettagli in più sulla questione, e, avutolo, possiamo decidere insieme la via migliore per tutelarLa.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente
Avv. Giulio Mario Guffanti
Buonasera signor Luigi.
Certamente deve procedere a farsi riconoscere figlio del de cuius diversamente non può agire contro queste persone.
Dovrà essere presentata una pratica di filiazione per ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità che sancisca il vincolo tra Lei e il Suo padre naturale.
La causa va proposta innanzi al Tribunale.
Se avesse necessità io sono di Milano e mi occupo di diritto di famiglia e sarei lieta di fissarLe un appuntamento senza impegno.
Mi contatti pure tramite il portale.