Fare visita a soggetti agli arresti domiciliari

Inviata da Francesco. 23 ott 2015

Buonasera,
in merito alle restrizioni/limitazioni di chi si trova agli arresti domiciliari (a seguito di occ, fase di indagini preliminari) e in merito al fatto di non poter comunicare e/o vedere persone che non siano i familiari o conviventi ho dei dubbi. Volevo quindi sottoporre dei quesiti.
- Vorrei sapere innanzitutto cosa rischia o a cosa potrebbe incorrere (e se ci sono norme che disciplinano il caso o sentenze in merito) il soggetto ristretto ai domiciliari, se dovesse venire "scoperto" - "individuato" in compagnia di un'amica/o che "passa a salutarla" dentro casa?
- E anche a cosa potrebbe incorrere l'altro soggetto, cioè' quello che va a fare visita o viene "scoperto" in casa della persona che si trova ristretta agli arresti domiciliari?

Cordialità'

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Quanto al primo quesito consideri che il provvedimento ex art. 284 c.p.p. che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari ex art 284 c.p.p. solitamente impone di per sé unicamente il divieto di allontanarsi dal luogo indicato nella misura. Spesso, tuttavia, il Giudice può indicare anche limiti e divieti ulteriori quali appunto quelli in ordine ai contatti e alla possibilità di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano. In questo secondo caso risulta vitato ricevere visite o comunque conferire con l’esterno, diversamente si può essere autorizzati a ricevere visite.
Nel caso in cui il divieto sussista, le conseguenze sono rilevanti per il soggetto agli arresti domiciliari, che oltre a compiere una violazione autonoma della misura cautelare, quindi un nuovo reato, rischia nell'immediato la sostituzione della misura con una più restrittiva.
Per chi invece fa visita c’è il rischio, molto concreto, di essere oggetto di tutta una serie di accertamenti.
Un cordiale saluto

Avv. F.C.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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La domanda non è chiara circa il fatto se il provvedimento giudiziario di applicazione della misura cautelare rechi o meno il divieto di comunicare con persone terze rispetto ai conviventi.
In caso negativo, non sussiste alcun divieto di ricevere visite, sebbene sarebbe, quanto meno, consigliabile evitarne o limitarne il numero, specie se riguardino altre persone, in qualche modo, coinvolte nel fatto e nell'indagine, ma, in ogni caso, anche se scoperti, nessuno commette alcuna violazione né tanto meno reati e, salvo quest’ultima’ultima eventualità, il rischio che a ciò seguano significativi e invasivi accertamenti sul visitatore (intercettazioni, pedinamenti, ecc.) è piuttosto remoto.
Diverso è se effettivamente un divieto sussista, giacché la visita verrebbe a costituire una violazione delle prescrizioni sulla modalità di espletamento della misura, cosicché la cosa verrebbe segnalata all'Autorità Giudiziaria procedente e ne potrebbe effettivamente derivare un aggravamento della misura, fin anche la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, ma non in via automatica, giacché il Giudice sarà comunque tenuto a valutare l’entità, i motivi e le circostanze della violazione e, in sostanza, procederà alla sostituzione, solo se riterrà di che le esigenze cautelari si siano significativamente aggravate (art. 276, c. 1, c.p.p.).
Attenzione però, in entrambi i casi, a non incorrere il “leggerezze” che possono costare care, perché se, ad esempio si dovesse accogliere il visitatore andando o solo affacciandosi nel ballatoio condominiale ed ivi si fosse scoperti, questo potrebbe già essere considerato un vero e proprio “allontanamento”, con ciò rischiando non solo la revoca della misura e la sostituzione con la custodia in carcere se il fatto non fosse considerato dal Giudice di «lieve entità» (art. 276, c. 1-ter c.p.p., come mod. dalla l. 16.04.2015 n. 47), ma anche la contestazione del reato di evasione (art. 385 c.p.) punito con la reclusione da due a cinque anni, e, in caso di successiva condanna, di non poter beneficiare nuovamente degli arresti domiciliari, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di «lieve entità» e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte comunque con gli arresti domiciliari stessi (Art. 386, c. 5-bis, c.p.p. come mod. dalla l. 16.04.2015 n. 47).

Avv. Gianluca Bergamaschi

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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Gentile Francesco,
La violazione di una misura cautelare non solo rappresenta un reato in sé quanto poi ingenera un sicuro giudizio negativo in sede di proroga della misura ovvero un aggravamento della stessa.
Questo per il soggetto sottoposto alla misura, per chi invece fa visita si potrebbe incorrere in una serie di accertamenti.
Converrebbe chiedere autorizzazione al Tribunale,se ci sono buoni motivi, prima di introdursi nel domicilio del soggetto sottoposto agli arresti.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Violando le prescrizioni (afferenti le persone con cui avere contatto) imposte dal giudice, in sede di irrogazione della misura degli arresti domiciliari, l'interessato rischia il c.d. "aggravamento della misura", cioè la custodia cautelare in carcere; nonché integra un precedente comportamento oggetto di valutazione negativa allorquando, trascorso del tempo, richiederà nuovamente di beneficiare della misura degli arresti domiciliari, originariamente violata.-
Chi fa visita al cautelato agli arresti domiciliari, rischia accertamenti: eventualità prossima alla certezza, allorquando le indagini sono ancora in corso. Per altro, di frequente capita che un soggetto venga posto agli arresti domiciliari per fini investigativi: in parziale libertà sarà tentato di contattare i propri correi, così da offrire, alle forze dell'ordine che monitorano i suoi movimenti mediante intercettazioni ambientali e telefoniche, nuovi spunti investigativi ovvero elementi ulteriori di prova volti a completare il quadro istruttorio, ancora fluido ed in fase di sviluppo.-
Distinti saluti.-
Avv. Carlo Monaco

Avv. Carlo Monaco Avvocato a Cosenza

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Egr. Francesco,
Normalmente se lei è agli arresti domiciliari non può fare entrare nel suo appartamento soltanto i prossimi congiunti e il suo difensore. A differenza della detenzione domiciliare, tuttavia potrebbe tentare di depositare una richiesta motivata al Tribunale di Sorveglianza che possa permettere ad alcune persone esattamente identificate di venirle a fare visita.
In caso contrario qual ora un controllo della polizia di dovesse trovare persone non autorizzate a casa sua il Giudice potrebbe revocare il provvedimento o comunque renderlo più restrittivo. Per quanto riguarda gli amici porrebbero essere soggetti di accertamento

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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