Estinzione diritto di uso ex art. 540 c.c.

Inviata da Giorgio. 26 nov 2015

Mio padre, deceduto il mese scorso, viveva in una casa in affitto con la sua seconda moglie. Quest'ultima ha manifestato la volontà di lasciare la casa per trasferirsi in un immobile di sua proprietà, già arredato. Quindi tutto il contenuto della casa, peraltro di valore ingente, andrebbe venduto. In questo caso, i diritti di uso sui mobili ex art. 540 c.c. si estinguono?

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Gentile signor Salvatore,
tralasciando la questione relativa alla accettazione dell'eredità ed alle relative quote, che dovrebbero comunque essere oggetto di approfondimento per una completa risoluzione della problematica, la domanda che Lei pone è molto complessa in quanto ha ad oggetto diritti i cui confini non sono ben delineati e su cui la dottrina e la giurisprudenza non sono concordi. Le facciamo comunque presente quanto segue:
A) i diritti di uso e di abitazione di cui all'art.540, comma 2 c.c., secondo parte della dottrina, sono diritti tra loro autonomi che spettano al coniuge superstite solo nel caso in cui l'immobile (per il diritto di abitazione) e/o i mobili (per il diritto di uso) siano di proprietà del defunto ovvero comuni tra i coniugi; ne conseguirebbe che:
- i diritti di uso sui mobili a corredo della casa in affitto, spetterebbero al coniuge superstite, purché i mobili siano di proprietà degli stessi ovvero del defunto;
- il titolare del diritto di uso, non ha la disponibilità sui beni in oggetto, potendo essere alienati solo con il consenso anche dei (nudi) proprietari-eredi del defunto (tra cui anche lo stesso coniuge superstite);
- in caso di cambio di abitazione, i diritti di uso (volti a preservare le abitudini di vita del coniuge) spetterebbero (ma non è pacifico) comunque al coniuge superstite, in quanto "slegati" dall'abitazione;
B) rileviamo che, tuttavia, è presente anche un altro orientamento, il quale ravvisa che i diritti di uso ed abitazione non siano da considerarsi autonomi e, pertanto, nel caso in esame (essendo l'abitazione di proprietà di terzi) non spetterebbero in radice, per mancanza del requisito della proprietà comune dell'immobile.
Per una più approfondita disamina della questione, anche al fine di definire una linea operativa più precisa, restiamo a disposizione.
Cordialmente
Avv. Silvia Mele
Avv. Luigi Tinti
(Bologna)

Avvocato Silvia Mele Avvocato a Bologna

9 Risposte

23 voti positivi

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gent.le Salvatore,
premesso che i diritti di abitazione e di uso del relativo mobilio dell’immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica familiare, spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c. e che il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, c’è da dire che la ratio di tali disposizioni è da rinvenire nella tutela, non tanto dell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.
Ciò è tanto vero che la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di abitazione del coniuge superstite si estingue in caso di nuove nozze del titolare, venendone meno il fondamento di tutela. A maggior ragione, dunque, potrebbe sostenersi il venire meno del diritto di uso sui mobili nel caso in cui la seconda moglie di Suo padre abbia deciso di lasciare l’abitazione comune e andare a vivere in un appartamento ammobiliato.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente saluto
Avv. F.C.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

181 Risposte

234 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentile salvatore,
come già chiarito dai Colleghi che mi precedono le questioni che pone sono complesse e implicano risposte non univoche, dipendenti da orientamenti giurisprudenziali e dottrinari diversi.
Occorre pertanto un'approfondito esame della situazione per comprendere quale orientamento sfruttare al meglio nel Suo interesse.
Resto a disposizione e porgo
cordiali saluti
Avv. Giovanni Bonomo - Milano

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

196 Risposte

141 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno,
come già evidenziato dai Colleghi che mi hanno preceduta nel rispondere, le questioni oggetto del Suo quesito sono molto complesse e richiamano orientamenti giurisprudenziali e dottrinari diversi.
Occorre pertnato un'approfondita disamina della situazione in dettaglio e della giurisprudenza più recente per comprendere quale orientamento possa prevalere e ritenersi applicabile.
Cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, province)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

91 Risposte

285 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Egr. Sig. Salvatore.
Immagino che sul padre non abbia lasciato testamento. Il che significa che tutti gli eredi (compresa la seconda moglie) dovranno gestire l'eredità nel rispetto dei termini e delle proporzioni di legge. In caso di contestazione della divisione dovrà eventualmente agire in giudizio.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

703 Risposte

275 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte