Disconoscimento della paternità
Salve, vorrei avere un chiarimento sul disconoscimento della paternità, che sicuramente chiarirà le idee a non pochi. In data 7 FEBBRAIO 2014 e' entrato in vigore il decreto legislativo n. 154/2014 che riporta innovazioni sulla filiazione e detta i nuovi termini per il disconoscimento della paternità.
In fatti all'articolo 244 c.c. e' rimasto il termine decadenziale dell'anno dalla conoscenza dell'adulterio, ma e' stato inserito un altro termine "TOMBALE", secondo il quale al quarto comma del citato art. 244 c.c. una volta che il bambino da disconoscere ha compiuto il quinto anno di eta' non puo' essere piu' disconosciuto.
Il problema e'capire se i nuovi termini di cui al quarto comma sono immediatamente applicabili al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo. E qui si fa riferimento all'art. 104 delle disposizioni transitorie e finali e piu' precisamente al comma 9 del decreto legislativo 154/2013, secondo il quale i nuovi termini dicui al quarto comma, 5 anni dalla nascita decorrono dal giorno del'entrata in vigore del decreto .
cio' sta a significare che solo a partire dal 7 FEBBRAIO 2019, per tutti quei bambini i quali quel giorno avranno compiuto il 5° anno di età e per tutti coloro che avranno età superiore non sarà piu' possibile esperire direttamente dal "marito" e dalla madre, in quanto no piu' soggetti legittimati, azione di disconoscimento della paternità. A questo devono farsi riferimento le sentenze della corte di cassazione civile nn. 14556 e 14557 del 26 GIUGNO 2014 che hanno definito e meglio specificato il periodo transitorio di applicazione del decreto sopra specificato. Alla luce di questo la mia domanda e' se oggi un padre o " marito" che ha un bambino con piu' di 5 anni puo' disconoscerlo direttamente lui'