Diritto visita nonni - PARTE 2

Inviata da Manuela. 17 dic 2015

Buongiorno,
ringrazio per le risposte ma sono state piuttosto vaghe: so bene che esiste un diritto dei nonni (in realtà un diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con ascendenti) ma la mia domanda era in riferimento all'età del minore. È possibile parlare, nel mio caso, di rapporto significativo con la nonna avendola vista sempre in modo occasionale durante i giorni spettanti al padre? Inoltre un bambino così piccolo (5 anni)? Mi pare di aver colto la ratio di questo articolo e cioè un rapporto nonno-nipote che esiste può essere pregiudizievole per la crescita serena del minore se interrotto!
Spero di essere stata più chiara nella riformulazione della domanda, attendo risposta.
Cordiali saluti
Emanuela

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Buongiorno,
Dal momento che il Giudice valuta singolarmente ogni caso, esaminando nel dettaglio il tipo di rapporto già esistente tra il minore e gli ascendenti, ritengo che il quesito debba essere posto ad uno psicologo di Sua fiducia che, analizzando la Sua situazione possa fornirLe una risposta in merito e, preferibilmente, rediga un parere scritto che possa esserLe di supporto nell'eventuale giudizio instaurato dai nonni.
Cordiali saluti.
Studio legale Vizzolesi

Studio Legale Vizzolesi Avvocato a Collecchio

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Gentile Manuela,
l’art. 315 bis c.c.prevede ,tra l'altro, che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”: tale disposizione assume valore di regola generale nella vita familiare; in primo luogo essa è destinata a regolare non solo lafase patologica dei legami familiari, cioè la loro rottura, ma anche la fisiologia del rapporto; da qui l'intento del Legislatore di tutelare i diritti del minore ai suoi legami familiari.
Coordinando il precedente articolo con, l’art. 317 bis c.c. come sostituito, che è espressamente dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti”; si può concludere che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, nell'interesse è nella più ampia tutela dei diritti dei minori.
Difatti, l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.
Spero di averle sciolto i dubbi.
Rimango a disposizione.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Come giustamente detto da chi mi ha preceduto, il rapporto significativo è soggettivo e non dipende solo dalla quantità di tempo in cui si è svolto.
La nonna può essre importante anche se la si vede una sola volta al mese, ma lascia qualcosa di rilevante. L'età del minore sicuramente ha una sua importanza, ma anche qui andrebbe valutato il tutto psicologicamente.
I nonni sono indispensabili nella crescita dei minori, specie quando ci sono delle separazioni, sono un punto di riferimento che giustamente la legge ha inteso tutelare non solo nel loro interesse, ma anche del minore.
Da questo andrebbe valutata la sua situazione nello specifico, non possiamo darle una risposta concreta, ma solo delle indicazioni.
Le consiglio di far valutare ad uno psicologo di sua fiducia quanto questa nonna è rilevante nella vita del minore; ciò non vuol dire che Lei la potrà escludere, ma avrà una chance da giocarsi strategicamente per tracciare i paletti dei rapporti futuri.

Buona serata.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

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