DIRITTO DI PRECEDENZA ART 24. D.Lgs 81/15

Inviata da ROBERTA. 8 gen 2019 Contratti

Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 può essere fatto valere se chiesto al datore di lavoro dopo sei mesi mentre si ha un contratto ancora in essere?
Sono stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato il 24/11/2017 fino al 30/09/2018 con due proroghe continuative. Ho manifestato per iscritto secondo la legge il mio diritto di precedenza in data 01/06/18. Questo diritto si può considerare attivo oppure dovevo chiederlo al termine del contratto, quindi al 30/09/18?

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La norma dell’art. 24 del decreto prevede che il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. La norma precisa che sono fatte salve diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, che possono diversamente modificare sia nell’an sia nel quantum l’ambito di applicazione del diritto di precedenza.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e può essere esercitato se il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione o entro tre mesi nel caso di assunzione a termine per lo svolgimento di attività stagionali. Tale diritto si estingue trascorso un anno (o più di un anno se tale periodo è stato individuato a seguito di contrattazione collettiva) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per le lavoratrici il periodo di congedo obbligatorio di maternità, intervenuto durante un contratto a termine, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro 12 mesi dalla cessazione del precedente contratto, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il diritto di precedenza si estende a tutte le unità produttive dell’azienda, non essendo previsto un limite geografico o chilometrico.

In conclusione , a mio modesto parere, pare valida l'espressione della Sua volontà , anche se manifestata antecendentemente alla cessazione del contratto.
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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