Diritto di famiglia e immobiliare

Inviata da Timbaclei. 23 gen 2021

Buongiorno
Attualmente sono comproprietario al 50% con il coniuge di un immobile (su cui grava un mutuo, anch'esso cointestato) acquistato nell'anno 2009 con le agevolazioni prima casa.
Sto per addivenire ad una separazione (febbraio 2021) e, come da accordi, l'immobile verrà assegnato al coniuge (che ivi risiederà con le 2 figlie minorenni).
Una volta sciolta la comunione dei beni (con il bene immobile che di fatto sarà per me indisponibile), posso procedere ad un nuovo acquisto immobiliare usufruendo delle agevolazioni prima casa?
Diverse sentenze della Corte di cassazione sembrerebbero confermarlo (vedi ad esempio la n.3931/2014).
Tuttavia, dalle mie ricerche, l'agenzia delle entrate sembrerebbe di diverso avviso e a mia specifica richiesta sul canale webmail, ha risposto che la "questione è ancora dibattuta".
Avete esperienza di casi simili?
Ed eventualmente, come può aggirarsi lo scoglio?con una donazione del mio 50% alle figlie minori? Con una cessione dell'usufrutto?
Grazie mille, anticipatamente
Giuseppe P.

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Credo sia una domanda da rivolgere ad un notaio, ma per esperienza posso dirle che per fare un nuovo acquisto prima casa non deve avere altre case intestate, al di là del fatto che sia assegnata come abitazione a sua moglie con i figli. POtrebbe valutare un trasferimento della sua quota parte a sua moglie, magari chiedendo un quid per il rimborso di parte del mutuo da lei pagato - la casa l'ha usata anche lei- . La donazione alle minori la vedo difficile perchè, al di là della necessaria autorizzazione da richiedere al giudice tutelare, temo non sia concessa perchè vi è il mutuo
A disposizione
Avv. Laura Ferrari

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Egregio signor Giuseppe,
la sentenza a cui fa riferimento si riferisce al caso in cui il primo acquisto si stato effettuato senza le agevolazioni prima casa.
In particolare si riferisce alla condizione ostativa prevista dall'art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/ 1986, nota II-bis lettera b) secondo la quale l'acquirente non deve essere titolare esclusivo di altra casa nello stesso comune e non alla condizione di cui alla lettera c), secondo la quale occorre non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione acquistata su tutto il territorio nazionale con le agevolazioni prima casa.
Lei si ritrova in questo secondo caso (è titolare di quota di casa acquistata con le agevolazioni, indipendentemente da dove sia ubicata) e quindi non può usufruire delle agevolazioni prima casa finchè è titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul primo immobile.
La cosa migliore sarebbe cedere la quota a sua moglie inserendo la cessione, in qualche modo, negli accordi di separazione (se si tratta di separazione consensuale).
Eviterei la donazione alle sue figlie per la procedura da intraprendere ed anche per gli eventuali risvolti futuri che non è possibile approfondire in questa sede.
Per ulteriori informazioni, qualora lo volesse, può contattarmi.
Cordiali saluti.
Ezio Brunetto

Avv. Ezio Brunetto Avvocato a Cesena

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