Diritto di abitazione

Inviata da costantino. 10 nov 2015

Mia zia sposata, è proprietaria della casa dove vive con suo marito, e non c'è comunione dei beni. Essendo lei malata, e il marito allettato, nel caso di morte di mia zia, mio zio ha diritto di rimanere in questa casa, anche se mia zia facesse testamento e donasse la casa a qualcun altro? Grazie

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Buongiorno. In caso di decesso di Sua zia, Suo zio, in quanto coniuge della stessa, ha diritto di abitare la casa coniugale, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie della moglie. Gli eventuali altri eredi non potranno opporsi al diritto di abitazione "iure successionis", valido ed opponibile ai terzi senza necessità di trascrizione. Più precisamente, la maggior parte delle Conservatorie non accetta richieste di trascrizione del diritto.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Vista la morte di mia zia, chi decide a chi deve essere affidato mio zio, essendo incapace di intendere e di volere? Grazie

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Egr. Sig. Costantino,
ai sensi dell'art. 'art.540 cod. civ. è riservata al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge defunto se non vi è concorso con eventuali figli. In ogni caso, al coniuge, anche se non vi sia concorso con i figli "sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano se di proprietà del defunto o comuni". Ne consegue che Suo zio ha diritto di abitare la casa coniugale a prescindere da ogni diversa disposizione testamentaria. Gli eventuali altri eredi non potranno opporsi al diritto di abitazione "iure successionis", valido ed opponibile ai terzi anche senza necessità di trascrizione.

Resto a Sua disposizione e porgo saluti cordiali,

Avv. Giovanni Bonomo - Milano

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Preg.mo Signor Costantino,
l'art.540 del codice civile stabilisce che "a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge" (se non vi è concorso con figli art.542 codice civile). Dispone inoltre: "al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano se di proprietà del defunto o comuni".
Quindi, indipendentemente da eventuali disposizioni testamentarie, Suo zio ha diritto di abitare la casa coniugale.
I miei migliori saluti

Avv. Gabriella Mori (Firenze)

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Gentilissimo Costantino,
se, come immagino, non ci sono figli, a favore di Suo zio, in quanto coniuge, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge (ndr trattasi di legittima.). Ed inoltre ai sensi dell'art. 540 c.c a Suo zio è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comune".
Dunque un eventuale testamento o donazione lesiva dei predetti diritti di Suo zio (quale futuro erede legittimario) potranno essere impugnati.
Cordialmente

Avv. Silvia Parrini (Foro di Pisa)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Per espressa disposizione di legge ... " al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. ...”.
Quindi comunque Sua zia disponga, lo zio potrà stare in casa godendo di un diritto piendo di abitazione quale coniuge superstite.

Cordiali saluti.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

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