Diritti e doveri su un appartamento avuto in eredità da mio padre
Inviata da Sonia. 18 nov 2019
Buongiorno, ho ereditato nel 2006 un appartamento al mare rispettivamente per 1/6, l'altro sesto mio fratello mentre mia madre 4/6. Ora l'appartamento è in vendita, visto che mio fratello lo vuole vendere ad un prezzo che è fuori dal mercato, nel frattempo quindi ho proposto di affittare l'appartamento per l'estate per pagare le ingenti spese ordinarie e di manutenzione di condominio. Quindi lo lascerei in vendita e contemporaneamente affittarlo, ma mio fratello non è assolutamente d'accordo di affittarlo. A questo punto chiedo se io posso astenermi nel pagare le spese, visto che sono 6 anni che non usufruisco dell'appartamento, mentre mio fratello e mia madre si, pur continuando a contribuire alle spese, oppure affittare l'appartamento, visto che anche mia madre è d'accordo. Vorrei sapere quali diritti ho con la mia quota, sono disposta anche a cedergli la mia quota gratuitamente pur di sganciarmi dalla situazione, ma lui non è disposto a prendersela per non avere ulteriori spese. Posso a questo punto rinunciare all'eredità senza accorrere ad alcuna spesa? Grazie in anticipo
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gentile Sonia,
non può più rinunciare all'eredità posto che è spirato anche il termine lungo di 10 anni.
L'unica strada percorribile è la divisone giudiziale del bene, posto che in qualità di proprietaria seppur pro quota deve partecipare alle spese.
avv. Marina Ligrani
gentile Sonia,
non potrà più rinunciare all'eredità poichè è spirato anche il termine lungo di dieci anni pertanto l'azione è prescritta.
In quanto proprietaria dovrà partecipare alle spese seppur pro quota, l'unica strada percorribile per disfarsi dell'immobile è una divisione giudiziale dello stesso.
avv. marina ligrani
Gentile signora Sonia,certamente con Sua madre può locare l'appartamento,essendovi il consenso di 5/6 della proprietà;non credo che possa rinunciare all'eredita' dopo tanti anni,in quanto certamente avrà compiuto atti che lo impediscono e deve partecipare alle spese.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Ritengo che lei debba prima scioglersi dalla comunione, diversamente risulta difficile gestire la situazione, per quanto lei potrebbe comunque concederla in locazione come attitto stagionale per recuperare parte delle spese, ove così non fosse non potrebbe essere esonerata dalla spese. Preciso che lo scioglimento della comunione deve essere anticipato dalla mediaizone prima di introdurre la causa, e solitamente in quella sede si risolve. REsto a disposizione