Diffamazione da parte di un politico

Inviata da CulturaLibera. 17 nov 2015

Buongiorno, faccio parte di un'associazione culturale che sta funzionando parecchio bene nella mia città. Purtroppo le nostre attività culturali e sociali non sono ben viste da certi personaggi che vorrebbero trasformare la città in locali fighetti e stereotipati.
Il problema è che un personaggio in particolare, un politico, ha iniziato ad attaccarci pubblicamente usando nomignoli non proprio carini, assimilandoci a dei parassiti. Noi abbiamo saputo reggere bene il colpo e controbattere in modo onesto e rispettoso, però non sembra che la persona in questione sappia utilizzare gli stessi registri.
Non vogliamo ricorrere a questi mezzi, però vorremmo sapere se si può parlare in questo caso di diffamazione e se si può fare qualcosa considerando la sua posizione di "risalto", che gli paghiamo tra l'altro profumatamente con le nostre tasse.

Grazie a tutti.

Buona giornata e Viva la Cultura Libera!

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Buongiorno.
Occorre prendere in considerazione specificamente frasi e parole scritte e dette per valutare se vi siano gli estremi per procedere penalmente.
In ogni caso, ritengo che una lettera di diffida ben scritta da un legale potrebbe servire a scoraggiare quest'opera denigratoria evitando di dover assumere iniziative più impegnative.
Il mio Studio è a disposizione.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Spett.le CulturaLibera,

il mio studio si mette a Vostra disposizione per le azioni più opportune. Vi rimando al mio articolo https://www.studilegali.com/articoli/diffamazione-tramite-posta-elettronica-o-facebook circa la portata maggiormente lesiva dell'ingiuria e della diffamazione quando diffuse tramite i social media.

Saluti cordiali,

Avv. Giovanni Bonomo - Centro Culturale Candide

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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La richiesta accenna soltanto alle espressioni utilizzate del politico locale nei confronti dell’associazione, per cui non è facile stabilire se ricorrano gli estremi della diffamazione, vale a dire se siano effettivamente idonee ad offendere la reputazione, ossia a sminuire e deteriorare la percezione sociale del valore etico, morale, professionale, culturale, ecc., della medesima.
Del resto il fatto che sia coinvolto un politico, non deve spaventare, benché complichi un poco le cose, giacché circa le espressioni e le argomentazioni utilizzabili nell'ambito della polemica politica, la giurisprudenza è mediamente più permissiva, benché, di solito, lo sia a parti invertite, ovvero quando è il politico, ossia l’uomo pubblico, ad essere oggetto di attacchi potenzialmente diffamatori.
Ad ogni buon conto, non sarà una cattiva idea quella di rivolgersi ad un legale per sottoporgli dettagliatamente la situazione, anche con riferimento a come e quando le dichiarazione sono state fatte e pubblicate, pure per valutare le eventuali responsabilità degli organi di diffusione, da cui poi conseguiranno le adeguate valutazioni circa l’opportunità e la convenienza di procedere ad una diffida e/o ad una querela e/o ad un'azione civile risarcitoria del danno.

Avv. Gianluca Bergamaschi.

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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gentile utente,
il fatto che le parole utilizzate da qualcuno possano essere lesive di un bene giuridico quale l'onore o la reputazione di altri; parole espresse con o senza il mezzo della stampa, e assumano i contorni dei reati ben noti quali ingiuria e diffamazione rimane un assioma interpretato dal legislatore come punibile a prescindere dalla posizione sociale rivestita dal soggetto che le ha proferite.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentile signore,
circa il caso proposto, in linea generale le norme di riferimento per la materia sono l'articolo 594 cod. pen, (ingiuria): "chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito...etc" e l'art 595 cod. pen. (diffamazione): "chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito etc" con le relative sanzioni.
Procedimento a querela entro 90 gg dalla commissione del fatto.
Se, attraverso le dichiarazioni vengono lesi i beni giuridici accennati, onore - decoro - reputazione - è possibile procedere, attraverso adeguate prove (testimonianze, video) da allegare in giudizio, per l'accertamento dei fatti rappresentati e relativa irrogazione sanzionatoria.
Distinti saluti

Avv. Felice Bruni - Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

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