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Gentilissimo Sig. Giorgio,
come leggerà di seguito Lei avrebbe la possibilità di definire in via amministrativa la contestazione del reato che Le è stata fatta, con una somma modesta, minore di quella che Le è stata comunicata, purché non siano esistenti circostanza aggravanti
La fattispecie base è integrata in tutti i casi in cui l’attività delittuosa abbia avuto ad oggetto un quantitativo di T.L.E. non superiore a 10 kg. convenzionali (art. 291-bis c. 2 T.U.L.D.); in questo caso, la sanzione è quella della multa in ragione di € 5,16 per ogni grammo di T.L.E. contrabbandato, e comunque con un minimum edittale di € 516,00. Il tutto, sempre salvo l’esercizio da parte del giudice del potere di “modulazione” previsto dall’art. 133-bis c.p., con conseguente possibilità – in ragione delle condizioni economiche del reo – di aumentare la multa fino al triplo ovvero diminuirla fino ad un terzo rispetto al limite massimo o minimo previsto dal legislatore.
In caso di constatazione del contrabbando per un quantitativo di T.L.E. inferiore a 10 kg., l’Ufficio delle Dogane, oltre ad inviare la notizia di reato alla Procura della Repubblica, come previsto dall’art. 2 c. 5 D.L. 92/2001, deve avvisare la persona incolpata della facoltà di estinguere il reato in via amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 2 L. 92/2001.
Tale disposizione, infatti, prevede la possibilità – per i reati di contrabbando di T.L.E. punibili con la sola pena della multa (ossia quelli aventi ad oggetto quantitativi inferiori a 10 kg. convenzionali e per i quali non trovano applicazione le aggravanti di cui all’art. 291-ter c. 2 T.U.L.D.) – di estinguere il reato mediante pagamento di una somma pari ad 1/10 della multa applicabile, con un minimo di € 258,00.
La determinazione secondo criteri individuati ab origine della somma necessaria per la definizione in via amministrativa e l’assenza – a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina – di ogni discrezionalità, da parte dell’Ufficio delle Dogane, di sindacare l’opportunità o meno di consentire la definizione agevolata, rende chiaro come, per quest’ultimo, la definizione in via amministrativa sia un vero e proprio diritto soggettivo.
E’ proprio per consentire tale definizione – e dunque la deflazione dell’attività processuale – che il legislatore (art. 2 c. 2 L. 92/2001) rimarca l’importanza dell’avviso da dare all’incolpato, tanto è vero che, expressis verbis, è disposto che questo de
Ovviamente, all’omissione dell’avviso de quo non consegue, né potrebbe conseguire, alcun effetto negativo per l’incolpato/indagato, potendo questi sempre procedere alla definizione agevolata nel corso dell’attività investigativa ed addirittura, non trattandosi di vera e propria oblazione (ex artt. 162 e 162 c.p., in quanto riferita ad un delitto e non ad un reato contravvenzionale) nel corso dell’eventuale dibattimento, qualora in tale fase venga notificato all’indagato/imputato l’atto di cui si tratta.
In ogni caso, il pagamento – estintivo del reato ex art. 2 c. 4 D.L. 92/2001 – deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’avviso (o, in caso di mancata comunicazione da parte della P.G., comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposito avviso, anche qualora questo dovesse intervenire in una fase processuale vera e propria).
La determinazione secondo criteri individuati ab origine della somma necessaria per la definizione in via amministrativa e l’assenza – a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina – di ogni discrezionalità, da parte dell’Ufficio delle Dogane, di sindacare l’opportunità o meno di consentire la definizione agevolata, rende chiaro come, per quest’ultimo, la definizione in via amministrativa sia un vero e proprio diritto soggettivo23.
E’ proprio per consentire tale definizione – e dunque la deflazione dell’attività processuale – che il legislatore (art. 2 c. 2 L. 92/2001) rimarca l’importanza dell’avviso da dare all’incolpato, tanto è vero che, expressis verbis, è disposto che questo debba essere contestuale alla “notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato”.
Ovviamente, all’omissione dell’avviso de quo non consegue, né potrebbe conseguire, alcun effetto negativo per l’incolpato/indagato, potendo questi sempre procedere alla definizione agevolata nel corso dell’attività investigativa ed addirittura, non trattandosi di vera e propria oblazione (ex artt. 162 e 162 c.p., in quanto riferita ad un delitto e non ad un reato contravvenzionale) nel corso dell’eventuale dibattimento, qualora in tale fase venga notificato all’indagato/imputato l’atto di cui si tratta.
In ogni caso, il pagamento – estintivo del reato ex art. 2 c. 4 D.L. 92/2001 – deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’avviso (o, in caso di mancata comunicazione da parte della P.G., comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposito avviso, anche qualora questo dovesse intervenire in una fase processuale vera e propria).
A disposizione per eventuali chiarimenti
Avv.Antonio Cesarini