Comunione dei beni: si o no?
Comunione dei beni si o no? Cosa mi consigliate? Quali sono i vantaggi legali delle due possibilità?
Comunione dei beni si o no? Cosa mi consigliate? Quali sono i vantaggi legali delle due possibilità?
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Gentilissima Lucrezia,
oggigiorno le giovani coppie optano in genere per la SEPARAZIONE DEI BENI, essendo entrambi economicamente indipendenti e perché tale regime agevola dal punto di vista tributario.
Infatti, i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la TITOLARITÀ ESCLUSIVA dei beni acquistati durante il matrimonio. In tal caso ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare.
Se originariamente si era optato per il regime della comunione legale dei beni, invece, si può anche successivamente alla data del matrimonio optare per il regime della separazione per atto pubblico (davanti al notaio).
Altrimenti, qualora si volesse optare per il regime della COMUNIONE LEGALE DEI BENI, costituiscono oggetto della comunione:
1. Gli atti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
2. I frutti e i beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
3. I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
4. Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite DOPO il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita DOPO il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della COMUNIONE solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano DISGIUNTAMENTE ad ENTRAMBI I CONIUGI.
Il compimento degli ATTI ECCEDENTI L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano CONGIUNTAMENTE ad entrambi i coniugi.
A Sua disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.
Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi
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Gentile Signora,
la decisione in tal senso va presa avendo riguardo rispetto a molteplici fattori:
a) in primo luogo le attività svolte dai coniugi ed il fattore di rischio imprenditoriale per ognuna di esse;
b) il grado di indebitamento e di solvibilità che il disimpegno delle proprie attività riesce a garantire, se gli affari vanno bene o meno;
c) la cospicuità del patrimonio distinguendolo fra quello mobiliare e immobiliare;
d) la salubrità del rapporto fra i coniugi anche sotto il profilo del lagame matrimoniale (avere beni separati o meno incide in misura diversa in caso di problemi di intesa e di coppia);
e) la presenza di figli che si accingono ad affrontare il mondo del lavoro e per il quale necessitano di aiuti finanziari da parte dei genitori;
f) non sempre la soluzione è quella di una donazione ai figli anche perchè non è economicamente indolore; spesso (se si è in bonis cioè senza debiti) è utile la costituzione di un bel fondo patrimoniale che esplica la sua utilità se fatto con tutti i crismi.
Le consiglio quindi, in sinergia con il suo commercialista, di affidarsi ad un mio collega dalle spiccate doti civilistico-contrattualistiche che le predisponga un piano ottimale da sottoporre al notaio.
Resto a sua disposizione per ogni altro chiarimento.
Spero di esserLe stato di aiuto.
Appare naturale che può contattarmi quando lo desidera.
Non avrò alcuna difficoltà a fornirle il giusto consiglio per l'avvio di un percorso solutorio del problema.
Cordialità
Avvocato Antonio Mangano- Capo d'Orlando (ME)
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Solo con il regime della comunione legale dei beni, gli acquisti fatti dopo il matrimonio rientrano in comproprietà al 50% per ciascuno dei coniugi, anche se l'acquisto è fatto da uno solo degli stessi.
Valuti lei la scelta.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari
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Dipende dalla Sua condizione economica e patrimoniale.
La comunione dei beni è da favorire quando l'altro coniuge ha possibilità economiche favorevoli a costituire un patrimonio durante il matrimonio e quindi consente ad entrambi di essere titolari di un patrimonio.
La separazione dei beni è da preferire per mantenere individuali i patrimoni dei coniugi durante il matrimonio.
Come correttamente già rilevato oggi la tendenza è quella della separazione dei beni; dà molti meno problemi in ipotesi di separazione e divorzio.
E' vero che quando uno si sposa non pensa che si separerà e quindi l'idea della comunione dei beni è coerente e romantica, ma ha tutavia della problematiche di gestione e di amministrazione facendo capo ai coniugi e non ad uno solo di essi.
Il consiglio dipende da quale sia la Sua condizione e quale quella del futuro marito. Se volesse approfondire, mi contatti tramite il portale.
Cordiali saluti.
Barbara Spinella
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Gentile Lucrezia,
è una decisione che lei deve prendere con suo marito. In linea di massima con la comunione legale tutto ciò che acquisterete successivamente alla comunione sarà di entrambi al 50%, in caso di separazione invece ognuno terrà il suo ed entreranno in comunione soltanto i beni che non sia dimostrabile che siano stati acquistati "singolarmente".
Ovviamente questo in linea di assoluta massima.
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Gentilissima Lucrezia,
per rispondere compiutamente alla Sua domanda, non basterebbe lo spazio dedicato ad ogni Avvocato di Studilegali.com.
Ad ogni buon conto, in breve, se Lei o Suo marito esercitate una libera professione oppure un'attività imprenditoriale, al fine di evitare la responsabilità patrimoniale dell'altro coniuge verso terzi soggetti creditori, è opportuno optare per il regime di separazione dei beni.
Il regime di separazione dei beni comporta maggiore snellezza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione per cui, in regime di comunione legale dei beni, è prevista la rappresentanza congiunta dei coniugi.
Costituiscono oggetto di comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme oppure anche separatamente durante il matrimonio, fatta eccezione per i beni personali di cui all'art. 179 Codice Civile; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio. Sono beni personali ex art. 179 Codice Civile: i beni acquisti prima del matrimonio; i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione quando non è specificato che sono attribuiti in comunione; i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, fatta eccezione per quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; i beni ottenuti a titolo risarcitorio nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni di uso strettamente personale di ogni coniuge ed i loro accessori; i beni acquisiti col prezzo dei trasferimento dei beni personali purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto.
L'acquisto dei beni immobili o dei beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli) effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto purchè di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
In difetto di diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, si applica il regime di comunione legale dei beni fermo restando che, successivamente, in qualsiasi momento i coniugi potranno modificare il regime patrimoniale con atto notarile.
Cordialmente.
Avv. Silvia Parrini (Foro di Pisa)
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