Coeredi e locazione

Inviata da Gabriele. 1 lug 2015

Salve,
siamo tre fratelli e con mia madre, morto mio padre, abbiamo ereditato una casa. Mia madre ed i miei fratelli vorrebbero affittarla nel periodo in cui dovrebbero utilizzarla loro, a me questa cosa non fa piacere per due motivi: innanzitutto il volere di mio padre, pur solo verbale, era di non affittarla e inoltre mi secca tantissimo che persone estranee utilizzino cose che da poco ho comprato io mettendole a disposizione anche degli altri coeredi (materassi, divani, frigoriferi etc). Posso in qualche modo impedire? Possono stipulare contratto di affitto senza la mia firma e soprattutto senza aver ancora fatto la successione?

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In base alla sentenza di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero n° 11136 del 04/07/2012, sì...possono farlo. Perché la locazione rientra nella "gestione di affari altrui". Lei avrà diritto alla Sua parte di canone. Mi sembra di capire, però, che la casa non è usata sempre ma solo in determinati periodi.

Lei scrive "nel periodo in cui dovrebbero utilizzarla loro"; sembra di capire, quindi, che sia una casa di villeggiatura o qualcosa del genere. In tal caso ritengo che possano disporre ancor più liberamente del "loro" periodo (per analogia con le case in multiproprietà).

Studio Legale Eduardo Albino Avvocato a Campobasso

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Tutti i proprietari devono essere d'accordo anche solo per affittare.
Mi pare che gli accordi non vi siano, forse vi conviene dividere, ovvero chi è interessato rileva la quota degli altri, diversamente la vedo di difficile gestione e fonte di liti.

Resto a disposizione

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Buongiorno,
A ben vedere, mi sembra che i quesiti siano in realtà due: 1) per quanto riguarda la concessione in godimento a terzi della cosa comune, a mio parere vale quanto disposto dagli art.li 1105 e 1108 c.c., che prevedono l'obbligatorietà delle decisioni prese dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione (anche se ereditaria) calcolata in base al valore della quota di ciascuno (l'affitto a terzi di durata inferiore a nove anni, necessita della maggioranza dei due terzi del valore della cosa - per quelle di durata superiore, invece, è necessario il consenso di tutti i comproprietari); 2) resta ferma invece l'esclusiva disponibilità da parte dell'unico proprietario sulle cose mobili (arredi e quant'altro) messe a al servizio (comodato d'uso) degli altri comunisti.

Avv. Alberto Salamon Avvocato a Pieve di Soligo

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Buongiorno, se anche lei come sembra risulta comproprietario della casa, per la stipula dell'eventuale contratto di locazione c'è bisogno della sottoscrizione di tutti.
Cordiali saluti

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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