Ciso

Inviata da Stefano. 15 apr 2020

Buona sera. Abito da 5 anni in una casa che ha un piccolo spazio verde. La casa del vicino ha delle finestre, circa 6,e un balcone che affacciano su questo spazio di mia proprietà. Le finestre e il balcone erano già li prima di 5 anni, non so se mio suocero o il papà di mio suocero hanno dato il pemesso di aprirle. Posso fare qualcosa per farle chiudere? Se volessi costruire qualcosa a che distanza posso farla e a che altezza massima posso alzarla? Grazie

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Gentile Signor Stefano
In riferimento al quesito "Le finestre e il balcone erano già lì prima di 5 anni, non so se mio suocero o il papà di mio suocero hanno dato il permesso di aprirle. Posso fare qualcosa per farle chiudere?", osservo quanto segue. Ai sensi dell'art. 907, 1° co., c. c., quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. La invito a contattarmi qualora avesse necessità di ulteriori chiarimenti. Cordialmente. Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Buongiorno,
il suo quesito è disciplinato dagli artt. 900 - 907 c.c., che riguarda le luci e le vedute.
Le luci permettono il passaggio di luce ed aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino (si pensi a finestre con delle grate che non permettono di affacciarsi), le vedute, invece, permettono di affacciarsi sul fondo del vicino (si pensi a balconi e finestre che permettono di affacciarsi).
Le luci devono avere il lato inferiore a un' altezza non minore di 2 metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, le vedute invece devono rispettare le distanze di 1 metro e mezzo.
Se queste distanze non dovessero essere rispettate, Lei può chiedere ed ottenere il rispetto delle distanze stesse mediante la demolizione o la chiusura delle aperture o l'esecuzione di opere idonee ad impedire la veduta.
Se invece Lei desiderasse costruire un'opera, deve rispettare la distanza non inferiore ai 3 metri dal fondo del vicino.
Detto quanto sopra, per rispondere in modo adeguato bisognerebbe quantomeno avere delle foto dei luoghi.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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Egr. Sig. Stefano,
per poter rispondere alla Sue domande è necessario visionare l'atto con il quale è stata acquista la Sua abitazione ed eventuali altri atti relativi alla costituzione di servitu relativa a finiestre e/o altri aspetti quali ad esempio il divieto di sopraelevazione.
A ciò si aggiunga che per quanto riguarda altezza è necessario verificare se il terreno presenta una volumetria residuo con accesso ai documenti catastali.
Per quanto attiene le distanze tra edifici, Le preciso che tale materia è disciplinata dagli artt. 873, 874, 875 e 877 del c.c.. L’art. 873 stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore; ma è necessario guardare al caso concreto.
Se vuole una consulenza ad hoc, può inviarmi la documentazione in Suo possesso mi contatti tramite paittaforma o all'indirizzo mail che potrà reperire inserendo il mio nominativo su google.
La saluto cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)

Studio Legale Panzitta Avvocato a Vanzago

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