Buonasera, a breve mi scade il contratto di locazione commerciale, ho gia ricevuto regolare disdetta ( sono trascorsi gia 12 anni) , so che mi spettano le 18 mensilita’ per l’avviamento commerciale. La mia domanda e’ la seguente, se io alla data prefissata lascio l’immobile, se non mi pagano le mensilita’, posso occupare l’immobile fino al pagamento ma senza pagare il canone o pagando il canone d’affitto?
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Egregio sig. Daniele,
La mancata corresponsione dell’indennità da parte del locatore al momento del rilascio dell'immobile fa sorgere nel conduttore il diritto a ritenere l’immobile sino al momento del pagamento.
Lei potrà, quindi, continuare a godere del locale senza dover riconoscere al locatore alcunchè.
Fino a quando non avviene la corresponsione dell’indennità, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore opera quindi di diritto e rappresenta una causa giustificativa della mancata consegna del bene locato.
Per qualsiasi altro dubbio rimango a Sua completa disposizione.
Avv. Eleonora Ligorio (Padova)
Gentile Signor Daniele
Sul punto, Le segnalo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (16.10.2017, n. 24285), secondo la quale in tema di "locazioni commerciali" è legittimo il "mancato rilascio dell'immobile" "anche" a seguito di intimazione di sfratto per finita locazione, se il locatore non paga l'indennità di avviamento dovuta. Il conduttore, infatti, ha un diritto di ritenzione sull'immobile, "anche " in pendenza di controversia, "sino al pagamento dell'indennità".
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera
Buonasera sig. Daniele,
il pagamento dell’indennità di avviamento è condizione per esperire l'azione per ottenere il rilascio del bene da parte del conduttore e dunque non può essere iniziata se prima non sia stato eseguito il complessivo pagamento del credito vantato dal conduttore a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.
Fin quando il locatore non corrisponda l’indennità, il conduttore può ritenere l’immobile sino al momento dell’effettivo pagamento; resta comunque a carico del conduttore l'obbligo del pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione.
Per ulteriori chiarimenti non esiti a contattarci.
Distinti saluti.