Assegnazione dei procedimenti al PM ed al GIP che danneggiano l’interessato

Inviata da Alessandro. 20 set 2021

Una mia denuncia è stata assegnata ad un PM che aveva avviato in passato un procedimento penale a mio carico, poi conclusosi poi con la prescrizione dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a mio carico.

Per la summenzionata denuncia, questo stesso PM ha chiesto un’archiviazione gravemente lesiva dei mei diritti, inquanto riconosce il diritto di critica al soggetto da me denunciato per diffamazione le cui affermazioni sarebbero risultate essere false se il PM avesse svolto indagini acquisendo il materiale indicato.

La mia successiva opposizione ad archiviazione è stata assegnata allo stesso Gip che aveva valutato negativamente la mia penultima opposizione ad archiviazione ed anche in questo caso l’ha dichiarata inammissibile de plano.

Ritengo che la cosa mi danneggi e non sia equa, e che dietro ci sia la volontà di far sì che l’iter della mia denuncia sia irto di difficoltà.

Mi chiedo quindi: in base alle tabelle della segreteria del PM e della cancelleria del Gip, l’assegnazione non dovrebbe avvenire secondo un criterio di rotazione evitando che gli atti di un determinato soggetto siano sempre valutati dallo stesso PM e dallo stesso Gip ?

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Egregio Signore,
l'assegnazione al Magistrato segue certamente un criterio di rotazione (a meno che Lei non possa provare che detta rotazione non sia stata applicata).
Se ritiene che vi siano ragioni per le quali il Magistrato non possa occuparsi della questione, l'art. 36 del c.p.p. (relativo all'astensione) stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi in una serie di circostanze:
a) Se ha un interesse nel procedimento o se una delle parti o il suo difensore è creditore o debitore di lui, del coniuge o dei figli;
b) Se è curatore, tutore, procuratore, datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, curatore, tutore è un prossimo congiunto o coniuge;
c) Se ha dato consigli o manifestato suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) Se vi è inimicizia tra lui o un prossimo congiunto ed una delle parti private;
e) Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è danneggiato o offeso dal reato o parte privata;
f) Se un prossimo congiunto o il coniuge ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) Se incorre in una delle incompatibilità previste dagli att. 34-35 del c.p.p.;
h) Se esistono altre gravi ragioni di convenienza
Per le stesse ragioni, se il Giudice non si astiene, Lei ha la possibilità di ricusarlo ai sensi dell'art. 37 c.p.p..
Da quello che mi scrive, però, non mi paiono sussistere le condizioni per l'astensione o la ricusazione, tranne forse quella generale prevista alla lettera h).
Consideri che con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta (in questo caso Lei) può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549.
Distinti saluti

Studio Legale Aiello Avvocato a Cosenza

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Egregio sig.Alessandro,Lei non può richiedere la ricusazione ma può sollecitare l'astensione del Giudice Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

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