ASPETTATTIVA MEDICO DIPENDENTE PER LAVORO LIBERO PROFESSIONALE?

Inviata da MARIA ELISA ROSSI. 1 set 2019

EGREGIO STUDIO VOLEVO PORVI IL SEGUENTE QUESITO:
SONO UN MEDICO DIPENDENTE OSPEDALIERO A TEMPO INDETERMINATO DA 26 ANNI MI E' STATA OFFERTA LA POSSIBILITA' DI LAVORARE COME DIRETTORE TECNICO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA MA ACCREDITATA CON IL SSN, IO VOLEVO CHIEDERE L'ASPETTATIVA,PERTANTO VOLEVO . CHIEDERVI SE POSSO CHIEDERLA IN BASA ALL'ARTICOLO Articolo 10 CCNL integrativo 10 febbraio 2004 modificato dall'articolo 24 CCNL3 novembre 2005 che al comma 8 afferma: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico - privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000; 
e
2) in base alla legge COLLEGATO LAVORO L'articolo 18 segue poi al comma 2 prevedendo espressamente che, Art. 18 Aspettativa

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Pertanto durante l'aspettativa per il suddetto articolo decadono tutte le incompatibilità;
e
se è vero che la disciplina di cui al comma 2 del cennato art. 18 che dispone il venir meno, durante detta aspettativa, delle disposizioni in tema di incompatibilità, si applica anche ai dirigenti medici del comparto sanità pubblica. In definitiva, ove venga richiesta una aspettativa ai sensi dell’art. 18 del Collegato lavoro, per tutto il periodo di godimento cade il divieto di collaborazione con strutture accreditate che vige per i su menzionati dirigenti medici, potendo essi instaurare rapporti di collaborazione con le strutture sanitarie convenzionate senza incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste dal comma 7 art. 4 della cennata L. 412/91?

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