Salve,
volevo chiedere gentilmente un'informazione.
Abito in una casa in affitto con il mio compagno e due figli minori, lui è sottoposto ad arresti domiciliari per quasi 4 anni e noi abbiamo problemi per pagare l'affitto vista la nostra situazione e io accudisco il nostro bambino di 4 mesi. Il padrone di casa sicuramente quanto prima farà l'esecuzio di sfratto ma la domanda è: noi in un paese a 7 km di distanza da dove abitiamo adesso abbiamo una casa che è mia e in cui non pagheremmo nessun affitto ma lui ha divieto di andare in quel paese per 3 anni. Ma con uno sfratto, due minori e la sua situazione il giudice potrebbe accettare di farci andare a vivere li?
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Gentile Federica,
nel suo caso può accadere che il giudice civile emetta una convalida di sfratto per morosità pur in presenza di un provvedimento del giudice penale che ha concesso gli arresti domiciliari al suo compagno, e ha autorizzato il conduttore a scontarli nell'appartamento oggetto del provvedimento di rilascio.
Una volta avuta la notifica del rilascio occorre informare il giudice penale con debita istanza dell’esistenza della convalida di sfratto e chiedere, dunque, la modifica del luogo in cui il detenuto dovrà scontare gli arresti domiciliari indicando un altro luogo.
Per ciò che concerne la prescrizione di allontanamento dal paese, se ancora possibile, cercare di rivederla (non ha fornito elementi sufficienti ) altrimenti non sarà impossibile spostare il domicilio.
Attesa l'attuale sottoposizione di suo marito alla misura degli arresti domiciliari (detenzione domiciliare, se la sentenza di condanna è definitiva, e non più impugnabile), l'eventuale sfratto non potrà mai essere realmente eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, in quanto verrebbe a confliggere con il provvedimento dell'A.G. penale. Ulteriore ostacolo è dato dalla presenza di un figlio minore in tenera età.-
Comunque, appena vi verrà notificato lo sfratto, avanzate una specifica istanza al giudice, corredata della relativa documentazione (afferente la proprietà della casa nel paesino a 7 km di distanza), in cui evidenziate le attuali difficoltà economiche, l'impossibilità di onerare il canone locativo, nonché la possibilità di utilizzare la casa di proprietà nel paesino limitrofo. Fate, inoltre, presente come il positivo comportamento sin qui serbato da suo marito (pieno rispetto delle prescrizioni), durante tutto il periodo trascorso, potrebbe consentire una modifica della misura restrittiva e delle sue limitazioni (ivi compreso il divieto di dimora).-
A sua disposizione per la redazione dell'atto difensivo, previa lettura della documentazione da porre a corredo.-
Mi contatti sul portale.-
Distinti saluti.-
Avv. Carlo Monaco