Alcolismo e capacità d'agire

Inviata da Lorena. 3 dic 2015 Responsabilità civile

Il mio compagno soffre di alcolismo e nonostante sappia di avere un problema serio, non vuole andare a farsi curare, e siccome non vorrei che possa prendere decisioni importanti rispetto alla casa e ai nostri figli, pensavo di chiedere l'incapacità d'agire?
Come devo fare? Sono disposta anche a fargli da tutore, l'importante è che mi senta più sicura, per il bene di tutti!

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Gent.e Sig.a Lorena,
il suo compagno, laddove ne sussistano gli estremi, potrebbe essere inabilitato ovvero beneficiato della amministrazione di sostegno. Nel caso del suo compagno, generalmente si ricorre alla amministrazione di sostegno, in quanto meno "invasiva" sul fronte della incapacità e consente al giudice tutelare (organo giurisdizionale competente) di "cucire addosso" all'incapace un provvedimento ad hoc, che tenga conto di tutte sfaccettature del caso concreto. Inoltre i procedimento è caratterizzato da una maggiore snellezza e velocità, il che è utile anche per eventuali ulteriori modifiche e/o revoche.
Le consiglio comunque di affidarsi ad un avvocato, per una più precisa disamina della questione e per ricorrere in tal senso.
Cordialità
Avv. Mele e Tinti

Avvocato Silvia Mele Avvocato a Bologna

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Gentile signora Lorena, presumibilmente lo stato di alcolismo del Suo compagno non ha prodotto conseguenze tali da poter recare ad una interdizione oppure ad una inabilitazione ( si dovrebbe tuttavia conoscere quali siano le sue reali condizioni cliniche e quali siano i concreti effetti del suo stato di alcolismo) tuttavia potrebbe promuovere un'azione per un'amministrazione di sostegno sempre che ne ricorrano i presupposti, eventualmente anche sollecitando la promozione di tale azione alla Procura della Repubblica competente.
Avv. Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Deve rivolgersi al tribunale chiedendo l'amministrazione di sostegno, facendo presente e dimostrando quanto accade. Forse è meglio che si rivolga ad un legale, ovvero prenda informazioni nella cancelleria del tribunale ove lei vive
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Cara Lorena,
Le consiglio di chiedere dinnanzi al tribunale competente la dichiarazione di inabilitazione del suo compagno. L’’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quanto attiene gli atti eccedenti l’’ordinaria amministrazione possono essere validamente compiuti dal soggetto inabilitato previa autorizzazione del Giudice tutelare e con il consenso del curatore.
Potrà tutelare i suoi figli.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buonasera Signora Lorena.
Per potere tutelare economicamente Lei e Sua figlia, Le consiglio di chiedere una amministrazione di sostegno.
Di seguito Le preciso le caratteristiche principali del predetto istituto:
- riguarda le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In particolare, le persone anziane, i disabili e i malati terminali, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti e le persone detenute possono ottenere che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e si occupi del loro patrimonio;
- viene chiesta presentando un ricorso;
- può essere chiesto dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore , ovvero dal pubblico ministero;
- l'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare;
- il decreto contiene l'indicazione delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno, la durata dell'incarico (può essere anche a tempo indeterminato), l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno viene scelto con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario;
- il Giudice Tutelare preferisce scegliere quale amministratore di sostengo: il coniuge che non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, l soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le segnalo, infine, che questa procedura è meno "invasiva" rispetto a quella di interdizione e/o inabilitazione e, pertanto, viene solitamente preferita dai Tribunali in quanto permette al beneficiario di conservare la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità ed invio distinti saluti.
Avv. stab. Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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