Affido di minore

Inviata da Cristina. 3 apr 2016 Adozione

Buongiorno,
mi chiamo Cristina e vorrei sapere se sia possibile poter affidare mia figlia legalmente a mia sorella, nel caso in cui dovessi venire a mancare improvvisamente.
Premetto che sono regolarmente sposata e so che il tutore legale rimarrebbe mio marito (comunque incapace di allevare un minore da solo).
Nel caso ci fosse questa opportunità, quale sarebbe la procedura da seguire per avviare l'eventuale affido?

Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti

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Gentile signora Cristina,
Purtroppo la legge non le permette di poter disporre autonomamente l'affondo di sua figlia.
Se lei dovesse morire prima di suo marito, la bimba rimarrà a lui affidata per legge.
Se le difficoltà di cui lei parla sono e saranno di tipo pratico e quotidiano, sua sorella potrà offrirsi di aiutarlo nella crescita della nipote senza dover necessariamente ottenere autorizzazioni da parte del Giudice.
Diversa sarà la situazione se suo marito sarà ritenuto da un Tribunale incapace di crescere la bimba: tale situazione dovrà necessariamente essere valutata dal tribunale dei minori su istanza di chi abbia interesse e si dovrà giungere ad una decisione di decadenza della responsabilità genitoriali di suo marito.
In quel caso il Tribunale deciderà a quale parente potrebbe essere affidata la bimba e scegliere sua sorella, se ritenuta idonea.
Tenga però presente che il rapporto padre-figlio merita tutela e che la decadenza viene pronunciata solo in caso di condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti dei minori.
Cordiali saluti.
Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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Gentile Cristina,
la responsabilità genitoriale come definito dal Legislatore è "l’insieme dei i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore".
Tale responsabilità spetta a ciascun genitore per il solo fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, ex art. 316, entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale fino a diversa decisione del giudice, pertanto, lei non può disporne neanche in via successoria.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentile Cristina,
non può decidere a quale soggetto e soprattutto non può decidere neanche se Sua figlia, nell'eventualità che la stessa dovesse rimanere senza di Lei, debba o meno essere affidata a terzi. Prima di tutto occorrerebbe che Suo marito fosse riconosciuto incapace dal Tribunale per i Minorenni di esercitare la responsabilità genitoriale. In secondo luogo prima di prevedere l'affido eterofamiliare (a terzi o presso strutture di accoglienza) si dovrebbe tentare di mantenere il minore presso il genitore magari prevedendo forme di aiuto (educatori e psicologi) presso la famiglia. In questi procedimenti il minore che ha compiuto 12 anni deve comunque essere ascoltato e anche di età inferiore se ha un certo grado di dicscernimento. Comunque Lei non ha potere di indicare l'eventuale affidatario, ma in caso in cui la situazione imponga un allontanamento familiare Sua sorella potrebbe eventualmente richiedere lei tale affido. Sono a Sua disposizione in studio.

Avv. Livia Sarda

Avv. Livia Sarda Avvocato a Como

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Gentile signora,Lei non ha facoltà di indicare a quale soggetto debbano essere affidati i Suoi figli,nel doloroso evento della Sua scomparsa.Qualora vi siano serie e gravi ragioni che rendano il padre immeritevole dell'affido,i Suoi familiari potranno rivolgersi alla competente Procura della Repubblica per sollecitare l'adozione di una diversa soluzione Avv.Alfredo Guarino Napoli'

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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