Affido condiviso differenza tra convivenza e residenza

Inviata da Raffaele. 23 apr 2020

Buonasera sono un padre separato con affido condiviso.
Nonostante abbiamo tempi paritari verso mensilmente un assegno di mantenimento per i figli.
Vorrei sapere se giuridicamente posso considerare i miei figli conviventi con me anche se la residenza anagrafica è con la madre.
La mia domanda nasce dal fatto che per alcuni bonus previsti attualmente da governo e regioni, a seguito del coronavirus, si richiede che i figli siano conviventi con il genitore
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Buon pomeriggio residenza e convivenza sono concetti differenti. E' necessario analizzare il contenuto del provvedimento di separazione per poter capire se Lei può essere ritenuto genitore collocatario al 50% e godere di benefici fiscali. A disposizione per chiarimenti. Saluti.

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Le condizioni per rivedere un assegno di mantenimento per i figli sono essenzialmente due: il peggioramento/miglioramento delle condizioni economiche del richiedente oppure la nascita di uno o più figli da altra unione. L'affidamento condiviso di per sé non è sufficiente a questo scopo.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Gent.mo sig. Raffaele,
pur con riserva di leggere l'eventuale atto giudiziario che dispone l'assegnazione dei figli, sulla base di quanto riferisce ritengo che non possa considerare conviventi con lei i figli. Di fatti, pur essendo stato disposto un affidamento congiunto, gli stessi risiedono con la madre, dove probabilmente il giudice avrà disposto la collocazione degli stessi.
Ciò non toglie che la sua ex compagna potrà beneficiare di eventuali agevolazioni, che indirettamente potrebbero portare un risparmio anche a lei per le spese dei propri figli.
Cordiali saluti

Studio Legale Politi Avvocato a Pietrasanta

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Gentile Signor Raffaele
In riferimento al quesito "Vorrei sapere se giuridicamente posso considerare i miei figli conviventi con me anche se la residenza anagrafica è con la madre", Le segnalo la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente che, all'art. 1, 2° co., nel testo vigente dal 25.3.2012, stabilisce espressamente che, nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza". Qualora necessitasse di ulteriori chiarimenti, La invito a contattarmi. Un cordiale saluto. Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Egregio sig.Raffaele,Se può provare che i figli convivono con entrambi i genitori con pari distribuzione del tempo,credo che possa richiedere i benefici nella misura del 50%,spiegando la situazione.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno sig. Raffaele,
a livello giuridico la "residenza" è il luogo dove formalmente si abita e quello che si risulta dai registri dello Stato Civile. Anche se magari sostanzialmente si abita da un'altra parte, quello che conta per la legge è solo l'indirizzo di residenza, risultante dal registro anagrafico del Comune. Detto questo, se i suoi figli non risultano formalmente residenti con lei, lei non potrà richiedere né percepire alcun bonus. Lo potrà richiedere invece la madre, presso la quale mi sembra di capire i figli risiedono.
A disposizione, Avv. Stefania Gandini - Alessandria

Avv. Stefania Maria Gandini Avvocato a Alessandria

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Si prende in considerazione sempre e solo la residenza!

Avv. Gianluigi Morena Avvocato a Formigine

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Buongiorno
bisogna vedere esattamente cosa è stato scritto nella separazione.
Se ha necessità mi contatti pure sulla piattaforma e sarò lieta di fornirle un parere motivato.
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (LUCCA)

Avv. Maria Sannino Avvocato a Lucca

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Salve. Direi che la residenza anagrafica è solo una, ovvero quella presso il genitore (non a caso denominato) collocatario prevalente. Dunque, ai fini dell'ottenimento delle indennità e dei benefici finanziari da Lei citati, suppongo che non sia possibile considerare residenti insieme a Lei i Suoi figli: sono sul Suo stato di famiglia? ecco questo è assolutamente da appurare. Non esiti a contattarmi per ulteriori richieste o informazioni o dubbi. Cordialmente. Avv. Giorgia Miriello

Avv. Giorgia Miriello Avvocato a Formia

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Buongiorno Sig. Raffaele,
da quello che scrive presumo che i figli siano collocati presso la madre, dal momento che Lei versa a loro un assegno di mantenimento.
Dovrebbe guardare cosa ha previsto a riguardo la sentenza di separazione.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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