Vendita con trasporto

Vi sono dei casi in cui è importante fare immediata richiesta al trasportatore della prova dell'avvenuta consegna al destinatario per non incorrere nel rischio di perdere il proprio credito

14 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
Vendita con trasporto

Se fate commercio di beni che devono essere trasportati, vi sono delle situazioni in cui fare immediata richiesta al trasportatore del documento comprovante l'avvenuta consegna al destinatario vi risolverà non pochi problemi.

Mi riferisco all'ipotesi in cui non venga tempestivamente pagato il prezzo delle merci trasportate. Dispone l'art. 2951 c.c. che "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto". Questa norma ha indotto molti vettori a disfarsi della relativa documentazione e, con essa, delle note di consegna decorso un anno dal trasporto. Il problema per voi si manifesta quando, a seguito di un'azione giudiziale per il recupero del credito, l'acquirente dovesse contestare la ricezione della merce. In quel momento sarà, con ogni probabilità, trascorso l'anno dalla data di consegna e voi vi trovereste sforniti di qualsivoglia documento di consegna sottoscritto dal destinatario che possa smentire, per tabulas, la diversa affermazione del vostro debitore. Di certo, non sarà sufficiente la firma del vettore sul documento di trasporto, visto che nulla dice sulla destinazione finale.

Per questi motivi, vi consiglio, al primo sentore di difficoltà nell'esazione del credito, di fare richiesta al vettore che ha curato il trasporto, della documentazione comprovante la consegna al destinatario.

Scritto da

Avvocato Massimo Mascali

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità