Terremoto del Centro Italia: e ora?

Il terremoto avvenuto il 24 agosto 2016 nella Marche fa, ancora una volta, riflettere sotto diversi profili.

20 SET 2016 · Tempo di lettura: min.
Terremoto del Centro Italia: e ora?

Dal punto di vista emotivo si è trattato, senza dubbio, di un inesprimibile dispiacere. Ma, prima o poi, arriva il momento di essere pratici.

Oltre al dolore e all'amarezza, è bene pensare anche alla ricostruzione e, per farlo, è indispensabile riflettere sulle richieste di risarcimento, per esempio. In alcuni casi per danno altrui, in altri dipendenti dalla propria compagnia assicuratrice.

Quest'articolo non vuole essere, in nessun momento, uno strumento per speculare sulla spaventosa calamità naturale avvenuta. Al contrario vuole essere un suggerimento pratico e concreto sul da farsi, così da essere meno impreparati. Scemata l'emergenza iniziale, pur dovendo stare sempre all'erta per via delle ulteriori scosse di questi giorni, è bene pensare - anche - alla ripresa.

Abbiamo deciso di porre qualche domanda all'Avvocato Saveria Ricci, per potervi fornire informazioni autorevoli.

  • Esiste qualche legge che preveda aiuti economici per i cittadini in caso, per esempio, di terremoto?

Non esiste una norma generale. Sono state approvate leggi speciali in occasione delle singole calamità e, anche per quest'ultima sciagura il Governo ha già adottato dei provvedimenti. Sono ancora abbastanza generici e non trattano i singoli risarcimenti, bisognerà aspettare un po' di tempo.

  • Se si, quali e come ottenerli?

Le leggi passate hanno ogni volta previsto quali fossero i requisiti per ottenere degli aiuti e l'iter da seguire. Purtroppo, come al solito, i cittadini non potranno agire da soli, ma sarà necessario l'ausilio di professionisti, tecnici (geometri, ingegneri o architetti) e , forse, anche avvocati.

  • È possibile, in questi casi, presentare un reclamo alle assicurazioni?

Esistono in commercio delle polizze sulla casa che coprono anche il rischio di terremoti. Se sono state stipulate queste polizze, si potrà fare domanda di risarcimento alla Compagnia assicurativa, secondo quanto previsto dalle polizze stesse. Anche in questo caso sarà bene affidarsi a un avvocato o a un'associazione di consumatori.

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Una terribile immagine delle conseguenze del terremoto. Fonte: lavanguardia.com

  • Cosa succede con i mutui?

Anche in questo caso non esiste una norma generale ma, in diverse occasioni, sono stati approvati provvedimenti che sospendevano il pagamento delle rate dei mutui prima casa in corso. Anche per l'ultimo terremoto il Governo ha adottato un provvedimento che ancora non è di chiara applicazione. Esso stabilisce che

«I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività dinatura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data».

Io consiglio di fare molta attenzione prima di firmare un eventuale accordo di sospensione, perché le banche potrebbero far pagare oneri non dovuti e il cliente, in buona fede, non se ne accorge. Anche in questo caso, è meglio spendere qualcosa, ma farsi tutelare adeguatamente ed evitare brutte sorprese.

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