Tentato omicidio per gelosia: non è futile motivo

L'aggravante dei futili motivi sussiste ove il reato sia stato indotto da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, insufficiente a provocare l'azione criminosa.

9 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
Tentato omicidio per gelosia: non è futile motivo

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sancito che la gelosia non dev’essere ritenuta un’aggravante per futili motivi.

Il primo comma dell’articolo 61 del codice civile, riguardante le “Circostanze aggravanti comuni”, sancisce che: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: l'avere agito per motivi abietti o futili”. Con questa definizione, il legislatore prevede una pena maggiore nel caso in cui i motivi che abbiano condotto al reato siano totalmente sproporzionati rispetto al reato stesso.

Su questo tema si è espressa la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 49129/2018, riguardante un caso di tentato omicidio.

La vicenda

Un uomo è stato condannato, in primo e secondo grado, per tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi in quanto aveva accoltellato ripetutamente un altro uomo in un bar. La vittima, infatti, era l’amante della moglie. Sia il Tribunale di Napoli che la Corte d’Appello avevano confermato questo sentenza, sottolineando la presenza dell'aggravante per futili motivi.

L’imputato, invece, ha deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione. In primo luogo, l’uomo denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che andava qualificato, secondo la sua difesa, in quello meno grave di lesioni volontarie. In secondo luogo, inoltre, secondo la difesa “andava esclusa l’aggravante dei futili motivi per essere l’agire del ricorrente ispirato ai sentimenti di affetto e di amore coltivati nei confronti dei componenti del proprio nucleo familiare, di cui vedeva insidiate la stabilità del rapporto di coppia e le future prospettive di crescita della prole, e per non potersi affermare che l’azione criminosa costituisca un mero e banale pretesto per dare sfogo a una genetica aggressività dell’imputato”.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel valutare la vicenda, i giudici della Corte di Cassazione hanno fatto riferimento a una sentenza precedente in cui si chiarisce che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

La gelosia per la moglie provata dall’imputato, dunque, secondo gli ermellini, non dovrebbe corrispondere all’aggravante per futili motivi. In questo caso, infatti, secondo i giudici, le sentenze precedenti non si sono attenute a questi principi, valorizzando il movente della gelosia come circostanza aggravante: "la sola manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, non è espressione di per sé di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l’insubordinazione”. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha deciso di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’aggravante dei futili motivi.

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