Se la coppia scoppia a chi spetta l’animale domestico?

Per il Tribunale di Roma, in caso di fine della convivenza, va applicata anche al cane della coppia la disciplina dell’affidamento congiunto prevista per i figli minorenni.

26 GIU 2017 · Tempo di lettura: min.
Se la coppia scoppia a chi spetta l’animale domestico?

L'attrice conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il suo ex-convivente pretendendo la restituzione del cane di cui lo stesso si era illegittimamente appropriato impedendole di vederlo, nonché tutti i danni dalla stessa subiti derivanti dalla illegittima sottrazione dell'animale.

La coppia aveva adottato il cane durante il loro periodo di convivenza iscrivendolo a nome di lei presso l'anagrafe canina con regolare microchip. In seguito alla fine della relazione l'uomo aveva continuato a vedere regolarmente il caro animale domestico, portandolo anche più volte a casa sua, fino all'ultimo episodio in cui, dopo averlo preso con sé per il fine settimana non solo aveva omesso di riconsegnarlo ma aveva altresì cessato ogni contatto con la ex-partner.

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L'uomo si costituisce in giudizio asserendo di essere stato egli stesso ad occuparsi sempre in prima persona del cane, e di averlo registrato a nome della ex-convivente solamente in virtù della residenza di lei a Roma, eccependo che l'intestazione del microchip non attribuisce il diritto di proprietà verso l'animale e pretendendo in via riconvenzionale la dichiarazione di titolarità formale e di fatto dello stesso, oltre che il risarcimento delle spese sostenute per la sua cura.

Il Tribunale premette che nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico, come invece accade per i figli, in caso di separazione dei coniugi o di cessazione della convivenza. Ciò a discapito delle pretese giudiziali in materia, sempre più frequenti: delle tante il Giudice cita una sentenza del Tribunale di Foggia, che ha disposto l'affidamento esclusivo ad uno degli ex-coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita per alcune ore al giorno, ed un altra del Tribunale di Cremona che viceversa si è orientata verso l'affidamento condiviso con il contestuale obbligo di ciascuno di provvedere alle spese del mantenimento nella misura del 50%.

Entrambe le pronunce, mancando una normativa di riferimento, hanno applicato in via analogica quanto previsto in materia di affidamento dei figli minori, tenendo in particolare conto l'interesse materiale-spirituale-affettivo dell'animale, che lo stesso Tribunale di Roma porrà al centro della decisione nel caso di specie.

Detto interesse, che andrà contemperato con la pretesa affettiva in capo a entrambe le parti del giudizio, trova soddisfazione esclusivamente con l'affido condiviso con divisione delle spese al 50% ciascuno; ciò in quanto dall'istruttoria è emerso che il cane ha convissuto per tre anni con la coppia e che dopo la fine della relazione ha continuato a vedere entrambi alternativamente. Fuori discussione è che il cane si sia affezionato ad entrambi e che in tempi più recenti si sia anche abituato a convivere con ciascuno di loro individualmente.

Quindi secondo il Tribunale non è accoglibile la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice né la riconvenzionale del convenuto; al contempo però, il comportamento di quest'ultimo, che arbitrariamente ha impedito di vedere il cane alla ex-convivente, privando di un sentito affetto sia lei che lo stesso animale, giustifica l'addebito a suo carico di tutte le spese di giudizio. [1]

[Avv. Luca Carrescia - Studio Legale]

[1] Tribunale di Roma

Scritto da

Avv. Luca Carrescia

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