Patrocinio a spese dello Stato

In questo difficile periodo molte persone non hanno le possibilità economiche di pagarsi un legale, fortunatamente ci pensa lo Stato a farsi carico di tutte le spese del giudizio.

2 NOV 2016 · Ultima modifica: 31 OTT 2016 · Tempo di lettura: min.
Patrocinio a spese dello Stato

Il legislatore, per la difesa dei non abbienti, ha introdotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Chi ha diritto di essere ammesso a questo istituto non è tenuto al pagamento di nessuna spesa, quale il contributo unificato, le spese per le notifiche e soprattutto quella della parcella dell'avvocato.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato chi ha un reddito imponibile non superiore ad € 11.528,41, per l'anno 2016 (vi rientra un gran numero di persone in questo periodo di crisi).

Si deve comunque fare attenzione, perché, se l'interessato convive con il coniuge, oppure con altri familiari, al reddito dell'istante si sommano quelli di ogni componente della famiglia.

Si tiene conto del solo reddito personale, invece, quando sono in contestazione diritti della personalità, come la separazione personale.

Il cittadino non deve fare altro che scegliere un avvocato, chiaramente iscritto alle apposite liste del Tribunale di appartenenza, come lo scrivente avvocato, firmare una autocertificazione sul proprio reddito. In seguito l'avvocato presenterà la richiesta al consiglio dell'ordine del Tribunale, che ammetterà il cliente al patrocinio a spese dello stato, consentendogli di essere esonerato dal pagamento di tutte le spese.

Consiglio di non dichiarare il falso. Sul proprio reddito verranno, infatti, compiute delle ricerche all'Agenzia delle Entrate e se si scoprirà un reddito superiore a quello dichiarato, scatterà una denuncia penale nei confronti dei furbetti.

Scritto da

Studio Legale Durgoni

Lascia un commento

ultimi articoli su novità legislative