Non tutti i beni sono pignorabili

Esiste un elenco di beni non pignorabili. Ne abbiamo parlato con l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

19 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
Non tutti i beni sono pignorabili

Il pignoramento è l'atto introduttivo dell'espropriazione forzata il cui presupposto è individuato nell'inadempimento reiterato di una parte contrattuale. La funzione del pignoramento è, dunque, quella di individuare i beni che verranno assoggettati all'espropriazione forzata e, di conseguenza, quella di costituire su di essi un vincolo di destinazione rappresentato dal soddisfacimento delle ragioni del creditore procedente. Vincolo che, vista la natura esclusivamente giuridica, permette al debitore di continuare a servirsi delle cose pignorate non potendo, tuttavia, disporne.

Trattandosi di un tema controverso quanto importante, abbiamo deciso di lasciare la parola all'Avv. Giulio Mario Guffanti.

Il debitore può evitare il pignoramento dei beni mediante consegna nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede: le pretese creditorie vengono, dunque, immediatamente soddisfatte. Con riferimento al momento in cui si produce l'effetto liberatorio del pagamento, la giurisprudenza di legittimità ritiene che questo coincida con la consegna del denaro all'ufficiale giudiziario. Tale orientamento non è, certamente, privo di conseguenze: il rischio di perdita, smarrimento o peculato della somma di denaro si sposta in capo al creditore.

Oltre ad evitare il pignoramento, il debitore può mutare l'oggetto dello stesso in quanto, in caso di pignoramento di cose, il debitore può consegnare nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, evitando che le cose pignorate vengano vendute.

Non tutti i beni sono pignorabili: il legislatore, infatti, dispone, l'impignorabilità assoluta di quei beni che si presumono indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi (art. 514, comma 1, numero 2) c.p.c.); si tratta di beni quali vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, gli utensili da cucina, armadi, frigorifero, lavatrice, stufe e fornelli, i commestibili e i combustibili. La disposizione assicura, poi, l'impignorabilità di quei beni che rivestono un particolare valore affettivo: le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto, l'anello nuziale, le decorazioni al valore, le lettere e gli scritti di famiglia. L'impignorabilità assoluta, non potendo essere rilevata d'ufficio, può esser fatta valere solo dal debitore esecutato con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Recentemente il legislatore è intervenuto per introdurre un'ulteriore categoria di beni assolutamente impignorabili: gli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Nel 2006, poi, il legislatore abroga l'impignorabilità assoluta degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore: tale categoria è stata sottoposta, ad opera della legge n. 52/2006, alla disciplina della pignorabilità relativa: nei limiti di un quinto e solo quando il presumibile valore di realizzo di tutti gli altri beni oggetto di procedura esecutiva non appare sufficiente per la soddisfazione delle pretese creditore.

Anche alcune categorie di crediti sono impignorabili o pignorabili solo entro certi limiti: rientrano nella categoria dei crediti assolutamente impignorabili quelli aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali, la quota di pensione che vale a garantire al soggetto i mezzi adeguati alle esigenze di vita, c.d. minimo vitale.

I crediti alimentari sono, poi, pignorabili solo alla condizione che il credito del soggetto procedente sia anch'esso alimentare e previo provvedimento autorizzativo del giudice il quale stabilisce il tetto massimo di pignorabilità. Anche gli stipendi, salari e pensioni o altre indennità derivanti da rapporti di lavoro privato e pubblico e quanto dovuto a seguito di licenziamento sono sottoposti alla medesima e duplice condizione prevista per i crediti alimentari e sono pignorabili nel limite di un quinto.

È interessante osservare come la disciplina della pignorabilità sia cambiata nel corso degli anni: innanzitutto, la legge n. 221/2015, la quale ha introdotto al comma 1 dell'art. 514 c.p.c. il numero 6-bis) e 6-ter), testimonia che anche il legislatore ha riconosciuto l'importanza che gli animali domestici rivestono nella vita del soggetto, prevedendo, così, l'impignorabilità relativa.

Inoltre, è solo grazie ai numerosi interventi della Suprema Corte che oggi si registra un'equiparazione tra il trattamento dei crediti retributivi pignorabili dei dipendenti privati rispetto a quelli dei dipendenti pubblici: originariamente, infatti, vi era una forte disparità di trattamento in quanto, facendo leva sulla funzione svolta dai dipendenti pubblici, si classificano i crediti retributivi di quest'ultimi come assolutamente impignorabili. Solo con la sentenza 31 marzo1987, n. 89 si è preso atto che fra i soggetti pubblici vi sono anche dipendenti di enti o istituti che svolgono funzioni tipiche del settore privato, affermando conseguentemente la necessità di omologare il trattamento. L'unico profilo di specialità rinvenibile nel sistema è quello relativo al tetto massimo di pignorabilità degli elementi retributivi dei dipendenti pubblici a tutela dei crediti alimentari fissato a un terzo.

In conclusione, si può sicuramente rilevare che importanti passi avanti sono stati mossi relativamente alla disciplina del pignoramento al fine di assicurare la parità di trattamento fra tutti i soggetti, nella speranza tale disciplina possa sempre andare di pari passo con la rapida evoluzione che si registra nelle esigenze di vita dell'uomo.

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