Ministero della Giustizia condannato per durata eccessiva del processo.

L'eccessiva durata di un processo fa scattare il diritto all'equo indennizzo. Cosi decide la Corte di Appello di Caltanissetta.

21 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Ministero della Giustizia condannato per durata eccessiva del processo.

Il caso in esame è quella di una nostra assistita che ha atteso ben 14 anni per ottenere una sentenza dal Tribunale del Lavoro di Palermo.

Infatti, nel lontano 1999, la nostra assistita aveva iniziato una causa nei confronti di una Ausl conclusasi con sentenza di accoglimento pubblicata il 26.08.2013 dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro.

Per tale ragione, con ricorso ex art. 3, comma 4, legge n. 89/2001, la nostra cliente chiedeva alla Corte di Appello di Caltanissetta, competente per territorio, l'equa riparazione dei danni subiti, in quanto la durata del suddetto processo non trovava giustificazione né nella complessità della vertenza né nella condotta processuale tenuta dalle parti.

Si è evidenziato nell'ambito del processo in esame, che il ritardo è stato dovuto a concorrenti cause dell'organizzazione giudiziaria.

È stato tra l'altro dimostrato che dal 2007 al 2011, non ci sono state udienze, poiché tutte rinviate d'ufficio per impedimento dei magistrati.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.

La Corte ha, tuttavia, osservato che anche se la ricorrente è risultata vittoriosa nel giudizio presupposto, ha con la sua condotta contribuito al prolungamento ingiustificato del processo.

E' stato stabilito che quando il termine ragionevole risulta violato quando la durata dell processo eccede la durata di 3 anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. mentre per il processo di esecuzione forzata e per la procedura concorsuale, i termini di ragionevole durata sono rispettivamente di tre e sei anni.

Per tale ragione, la Corte di Appello emetteva il decreto qui riportato in allegato con la quale liquidava in favore della ricorrente l'importo di € 5.250,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Avv. Carlo Riela


Scritto da

Studio legale Riela

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