Lo stalking entra in condominio

Sono circa due milioni le controversie attinenti i condomini e, solo il 25% di queste, vengono risolte in modo pacifico all'interno del perimetro del palazzo.

29 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Lo stalking entra in condominio

Il reato di stalking, rectius atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis c.p., è ormai entrato da tempo nel bagaglio linguistico, anche dei non esperti del diritto.

Tuttavia, la campagna mediatica condotta da TV e giornali ha indotto l'uomo medio ad associare il termine in esame a comportamenti che attengono esclusivamente la sfera affettiva. E, se ciò è pur vero, è anche vero che il delitto in esame può ben configurarsi al di fuori della sfera meramente sentimentale o, comunque, genericamente, affettiva.

Ancora una volta sono i problemi di vicinato ad interessare da vicino.

L'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari ha stimato in circa due milioni il numero di controversie attinenti i condomini, e solo il 25% di queste, vengono risolte in modo pacifico all'interno del perimetro del palazzo.

La realtà condominiale è sicuramente un terreno fertile per la genesi di dissidi che possono dirompere nell'area del penale, soprattutto quando ad essere lesi o messi in pericolo sono beni giuridici tutelati da particolari fattispecie.

La figura dello stalking condominiale è ancora in fase di assorbimento. Si tratta di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa di base, resa possibile dalla non tassatività della formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

Di rilievo, ai fini della comprensione del fenomeno, è la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. V, 25 maggio 2011, n.20895) che ha esteso l' ambito di applicabilità dell'articolo 612-bis al contesto condominiale.

Nel caso sottoposto alla Corte, un condomino con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti, senza nessuna connessione logica, contro le donne del condominio.

Queste erano donne: le pedinava, le braccava in ascensore, le insultava.

La Corte, ha ritenuto riduttiva la lettura della norma, per cui gli atti persecutori devono indirizzarsi verso un solo soggetto, ed ha sussunto aristotelicamente, le varie condotte moleste perpetrare ai danni di più persone di sesso femminile, nel reato di cui all'articolo 612-bis, integrandone una sola violazione.

Il pensiero della Corte, nella sentenza di cui sopra, è stato successivamente ripreso in altre sentenze più recenti (Cass. Pen., Sez. III, 14 nov.2013, n. 45648 e sent. 30 giugno 2016 n. 26878): il porre in essere azioni persecutorie che causano un grave stato di ansia e di paura, compromettono ed incidono nel no

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prima di lasciarsi andare ad atteggiamenti poco civili, di disprezzo verso il condomino del piano di sotto o piuttosto, di quello della porta accanto, perché il passo dall'uscio di casa a quello delle porte del carcere è davvero breve ormai.

Dott. Filippo Lauricella

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