Legge 3/2012, detta Legge Salva-Suicidi

La Legge 3/2012, famosa per il suo peculiare nome di “Legge Salva – Suicidi” è una norma che permette a taluni debitori di sdebitarsi attraverso l’approvazione di un piano di rientro.

28 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
Legge 3/2012, detta Legge Salva-Suicidi

La Legge 3/2012, famosa per il suo peculiare nome di "Legge Salva – Suicidi" è, come tutti avrete sentito, una norma che permette a taluni debitori di sdebitarsi attraverso l'approvazione di un piano di rientro.

La norma ha molte peculiarità che cercheremo di sintetizzare, qui di seguito, cercando di fare maggior chiarezza rispetto a quanto si è sentito dire in modo sommario.

Prima di tutto il nome attribuito alla Legge scaturisce dalla effettiva possibilità per i privati di avere una sorta di scappatoia laddove si trovassero in situazioni di indebitamento tali da non vedere via d'uscita. Attenzione, però, in quanto la Legge detta precise condizioni perché il privato possa usufruire dei suoi benefici, queste condizioni, di cui presto parleremo, sono precisi eventi che hanno un carattere di eccezionalità.

A chi è indirizzata la Legge Salva-Suicidi?

La legge si rivolge a tutti i privati (artigiano, commercianti, agricoltori, etc.) che si trovino in stato di sovra-indebitamento e, pertanto, in condizioni di effettiva difficoltà. Essa si rivolge anche ad imprese ed enti esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare.

Chi sono i creditori dell'indebitato?

Questi possono essere Equitalia ma anche banche. Tenuto conto che aggredire beni di un debitore, talvolta, può rivelarsi una procedura lunga e che non porta a risultati garantiti, tali istituti hanno tutte le ragioni per accettare un piano di rientro.

Si pensi, infatti, ai mutui garantiti con ipoteca. Di fronte alle difficoltà di piazzare un immobile sul mercato, vi sono i presupposti per preferire la più semplice strada dell'accettazione di una somma che, seppur inferiore al credito vantato, verrà riscossa con una, se vogliamo, maggiore celerità e sicurezza.

A chi bisogna rivolgersi al fine di attuare la procedura?

La Legge ha istituito i c.d. Organi di Composizione della Crisi (O.C.C.), essi, però, non sono presenti su tutto il territorio dello stato. In tal caso, e laddove non siano presenti tali organi nel Comune di residenza del debitore, ci si potrà rivolgere al Tribunale, il quale nominerà un professionista in grado di coprire tale ruolo.

La domanda può anche essere presentata autonomamente dato che non vi sono delle restrizioni in tal senso, è ovvio, però, che laddove presentata da un esperto avvocato potrebbero esservi maggiori opportunità di riscontro positivo. Difatti l'allegazione alla domanda di una relazione del professionista e la dettagliata spiegazione, in termini legali, delle ragioni della richiesta, potrebbero apportare un risparmio di tempo ed energie, se non addirittura stress e frustrazione.

Quali sono i requisiti?

Quali i requisiti perché il piano di rientro possa essere accettato e le possibilità che i creditori accettino? Prima di tutto il piano di rientro deve essere accettato da almeno il 60% dei creditori.

In molti casi questo viene accettato per via dell'impossibilità per i creditori di aggredire il patrimonio personale del debitore (in quanto, ad esempio, insufficiente o addirittura inesistente), i creditori potranno, in alcuni casi, usufruire di alcune agevolazioni fiscali,

Anche per Equitalia può essere conveniente accettare il piano di rientro in quanto non potrebbe pignorare la prima casa. Molte ragioni, alcune qui sopra elencate, portano a sostenere che la legge 3/2012 possa davvero essere un buon compromesso tra il bisogno del debitore e le necessità dei creditori.

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1 Commenti
  • De Tomi Manuela

    Salve, io avrei bisogno di conoscere i nominativi di qualche avvocato che tratti questo problema (legge 3/2012) in provincia di Rovigo visto che qui non c'è l'organo competente. Grazie

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