La separazione e il divorzio dopo la riforma del 2015

Riduzione dei tempi e possibilità di evitare il tribunale per separazioni e divorzi: due delle novità portate dalla riforma che più possono interessare i coniugi in crisi.

15 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
La separazione e il divorzio dopo la riforma del 2015

La separazione ed il divorzio dopo la riforma del 2015 (Legge n. 55/2015) ed i vantaggi della nuova procedura di negoziazione assistita.

Come tanti di voi già sapranno che, fino al settembre 2014, i coniugi (ai sensi del vecchio art. 3, n. 2, lett. b, legge n. 898/1970), per ottenere la pronunzia di divorzio dovevano attendere 3 anni decorrenti dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale, sia nell'ipotesi di separazione consensuale sia in quella di separazione giudiziale.

La disciplina di separazione e divorzio è stata però recentemente oggetto di rilevanti modifiche che hanno finalmente incontrato - e in parte soddisfatto - le esigenze delle sempre più numerose persone che si ritrovano coinvolte in una crisi coniugale.

La prima rilevante modifica è stata portata dal D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ( poi convertito dalla legge n. 162/2014), che ha introdotto due nuovi tipi di separazione e divorzio, alternativi ma non sostitutivi dei precedenti:

- la prima rilevante novità consiste nell'introduzione nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, della c.d. negoziazione assistita in materia familiare (ex art. 6) in cui le parti, ciascuna assistita da un proprio difensore autonomo, cooperano in buona fede tra di loro per raggiungere un accordo che, una volta ottenuto il nulla osta (o l'autorizzazione in caso di minori, incapaci, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave) dal pubblico ministero, "produce gli effetti e tiene luogo" dei provvedimenti giudiziari di separazione, di divorzio o di modifica alle condizioni di separazione o divorzio. In poche parole, per ottenere una separazione o un divorzio, grazie a tale riforma, è sufficiente recarsi dal proprio avvocato evitando così il tribunale.

- L'ulteriore modifica ha invece previsto che, in assenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, i coniugi possano rivolgersi, anche da soli o con un solo avvocato, al Sindaco (o ad un suo delegato), innanzi al quale potranno manifestare la loro volontà di separarsi e/o divorziare ( senza però che vi sia la possibilità di concordare trasferimenti immobiliari o somme una tantum nel divorzio). Tale manifestazione dovrà poi essere confermata in un secondo incontro da tenersi non prima di 30 giorni dal primo.

Altro aspetto non trascurabile della riforma consiste nella notevole riduzione dei tempi necessari per ottenere il divorzio. La novella, infatti, modificando l'art. 3 L. n.898/1970, ha abbreviato i termini per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo un termine di 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, e di 6 mesi in caso di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile). Una riduzione dei tempi sicuramente da cogliere con favore anche se resta aperto il problema dei tempi processuali - ancora piuttosto lunghi - nel caso in cui le parti scelgano di percorrere la strada giudiziale ricorrendo al Tribunale.

Come già detto però quest'ultimo inconveniente è facilmente superabile proprio tramite il nuovo procedimento di negoziazione assistita sopra descritto, che permette ai coniugi, qualora vi sia il completo accordo su tutti gli aspetti, personali e patrimoniali, di evitare il Tribunale recandosi semplicemente nello studio del loro avvocato di fiducia laddove sottoscrivono l'accordo. Una volta sottoscritto (e compiute nei giorni successivi le formalità necessarie) il procedimento è terminato e l'iter della separazione o del divorzio, salvo imprevisti, si conclude quindi in pochi giorni.

Novità quindi di non poco conto che, oltre a permettere alle persone coinvolte di evitare le anguste e tristi aule dei tribunali, consentirà di alleviare il carico di lavoro in capo ai giudici con notevole risparmio anche sui costi (oltre che sui tempi) della giustizia.

Concludendo questo breve iter, possiamo quindi affermare che la riforma del 2015, pur non avendo certo risolto tutti i problemi legati alle crisi coniugali, ha portato sicuramente dei vantaggi tangibili e non certo trascurabili.

Scritto da

Studio Coletto - Tax & Lex - avvocati e commercialisti

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